Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22915
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di G MO nato a ROMA il 09/06/1972 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A L;sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile;sentite le conclusioni dell'avv. MASCIA CERINO, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 26 gennaio 2022, ha confermato integralmente la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 9 giugno 2016, nei confronti di M G, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., con la recidiva infraquinquennale specifica. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in merito alla valutazione della prova testimoniale. In particolare, il giudice di appello, a fronte di uno specifico motivo di gravame relativo alla deposizione dell'operante che, secondo l'ipotesi accusatoria, ha riconosciuto G alla guida del ciclomotore compendio di furto, avrebbe omesso il doveroso scrutinio sulla attendibilità e sulla credibilità del teste, alla luce di consolidate massime di esperienza, anche in tema di circolazione stradale, che si porrebbero in netta contraddizione con le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di merito. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione della legge penale, in relazione al combinato disposto degli artt. 157, secondo comma, e 648, quarto comma, cod. pen. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione che prevede l'attenuante ad effetto speciale della particolare tenuità imporrebbe infatti di determinare il tempo necessario a prescrivere sulla base della forbice edittale risultante dal riconoscimento dell'ipotesi attenuata. Opinando altrimenti si cadrebbe in una irragionevole disparità di trattamento contra reum, avuto riguardo all'efficacia viceversa riconosciuta in tal senso alle circostanze aggravanti ad effetto speciale dalla lettera del codice. Laddove questo percorso ermeneutico non apparisse praticabile, si insta affinché la Corte sollevi la questione di legittimità costituzionale, indicando come parametri gli artt. 3 e 27 Cost. 3. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Ai fini del controllo di legittimità - in particolare quando, come nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta "doppia conforme") - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01). I primi giudici hanno ben illustrato le basi su cui si fonda la pronuncia di condanna, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
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