Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2012, n. 4127
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La controversia tra privato e P.A. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica ed area privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12420-2011 proposto da:
SOCIETÀ AGRICOLA POZZATINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato F P, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C A, Z E, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro- tempore, COMMISSIONE DI DELIMITAZIONE EC ART. 32 C.N., in persona del Presidente pro-tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- resistenti con procura -
avverso la sentenza n. 7975/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
uditi gli avvocati Paolo FIORILLI, Carlo SICA dell'Avvocatura Generale dello Stato, Carlo ALBINI per delega dell'avvocato Luigi Manzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (A.G.O.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio di Stato con sentenza 9 novembre 2010 n. 7975 ha confermato la decisione del TAR Veneto 22 marzo 2010 che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione ordinaria sulla impugnazione da parte della s.r.l. Agricola P, proprietaria di un terreno nel comune di Rosolina, degli atti della procedura di delimitazione compiuta dalla Capitaneria di Porto di Venezia ex art. 32 c.n. a causa delle modificazioni morfologiche che avevano interessato la zona, rendendone incerti i confini con lo specchio lacunare, e conclusa con l'approvazione in data 26 agosto 2008 del relativo verbale.
Ha osservato: a) che la causa petendi dell'azione era costituita dalla qualificazione delle aree suddette come private o demaniali;e che il procedimento di delimitazione aveva una funzione di mero accertamento dei relativi confini, senza alcun margine di discrezionalità, ne' esercizio di poteri autoritativi a fronte della posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo: perciò soggetta alla tutela del giudice ordinario;b) che tale competenza attraeva in ogni caso anche quelle connesse e procedurali, seppur rientranti in giurisdizioni diverse, escludendo la tesi della doppia tutela che il diritto dominicale attribuito dagli artt. 822 segg. cod. civ. alla società non rendeva applicabile.
Per fa cassazione della sentenza la P ha proposto ricorso per 3 motivi, illustrati da memoria;cui hanno resistito sia la Regione Veneto con controricorso, sia il Ministero delle infrastrutture. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero perché non conforme allo schema di cui all'art. 370 cod. proc. civ., il Collegio osserva che con il primo motivo del ricorso la società, deducendo violazione dell'art. 32 c.n. e artt. 823 e 950 cod. civ. torna ad insistere sulla teoria cd. della doppia tutela allorché il proprietario rivolga al procedimento di delimitazione sia censure di ordine procedurale, che contestazioni sul merito dell'attribuzione della demanialità a determinate aree:in passato recepita sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella ordinaria ed erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata senza considerare la ricorrenza nel procedimento in questione sia dell'esistenza di un potere amministrativo, che dell'intervento della p.a. quale autorità: a differenza di quanto accadrebbe se la stessa esercitasse i comuni rimedi a tutela della proprietà concessi dagli artt. 823 segg. cod. civ.. Con il secondo, deducendo contraddittorietà della motivazione, ripropone i diversi profili di illegittimità già denunciati nelle pregressi fasi in merito alle operazioni svolte dalla Commissione, nonché alle conclusioni adottate in esito ad accertamenti istruttori carenti, svolti sotto il profilo procedimentale, senza i necessari apporti partecipativi da parte dell'interessata, nonché fondati su indagini eseguite da autorità incompetenti;ed infine erronee anche sotto il profilo sostanziale, in quanto pervenute ad un'erronea delimitazione dei confini demaniali: non esaminate dai giudici amministrativi per avere declinato entrambi la propria giurisdizione. Con il terzo, deducendo violazione degli artt. 31 e 40 cod. proc. civ., censura a sentenza impugnata per aver qualificato la sua
posizione in termini esclusivi di diritto soggettivo, senza considerare il proprio interesse al corretto esercizio del procedimento di delimitazione nel cui ambito sussistevano censure relative all'avvio del procedimento, a profili di incompetenza relativa nonché a difetti di motivazione: tutte devolute sicuramente alla giurisdizione amministrativa cui il legislatore riconosce oggi sempre più anche un sindacato sul rapporto sostanziale in luogo di quello tradizionale limitato all'impugnazione dell'atto. Mentre ove si riconosca la diversità degli interessi del proprietario in ordine alla procedura di cui al menzionato art. 32 c.n., non è più consentito argomentare in termini di connessione o di prevalenza, ma ciascuna causa petendi deve essere devoluta alla giurisdizione sua propria, separando le controversie ed applicando gli specifici istituti previsti per garantire il nesso di pregiudizialità dell'una rispetto all'altra.
3. Il ricorso è infondato.
Dalla decisione del TAR, che è consentito esaminare essendo stata la Corte investita della risoluzione di una questione di giurisdizione, risulta che la controversia attiene al peculiare procedimento, disciplinato dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento, per la delimitazione dei confini del demanio marittimo: nel caso reso necessario per l'incertezza venutasi a determinare nell'ambito della Laguna di Caleri, ove, per effetto del cd. fenomeno della "subsidenza", vasti compendi già intestati catastalmente a privati proprietari, sono stati progressivamente sommersi dalla acque in modo tale da comunicare direttamente con il mare per una parte considerevole dell'anno, così acquisendo le caratteristiche morfologiche proprie della laguna. Ed il ricorso è in particolar modo diretto contro l'esito del procedimento finalizzato all'esatta delimitazione dei confini e quindi a contestare "nel merito, l'attribuzione della demanialità a determinate aree" (pag. 13 rie.) considerate sommerse e perciò attribuite all'ambito del demanio marittimo (cui per definizione appartiene la laguna), comprendenti quelli già di proprietà della ricorrente nel Comune di Rosolina (RO) ed interessate dalla menzionata modificazione morfologica, sviluppatasi nel corso degli anni: con lo stesso lamentandosi conclusivamente, sotto diversi profili, l'erronea delimitazione dei confini demaniali così come accertati nel verbale impugnato, nonché le illegittimità delle operazioni svolte dalla Commissione di cui all'art. 58 reg. c.n. nel pervenire a siffatte conclusioni rese, peraltro, in esito ad accertamenti istruttori, carenti, dei necessari apporti partecipativi da parte dell'interessata.
Per quanto dunque la P si sia soffermata in particolar modo su queste ultime, riproponendole poi pedissequamente sia nel giudizio di appello, che nel ricorso per cassazione (2 motivo), tutte le illegittimità suddette sono rivolte a denunciare, sul piano sostanziale, errori inerenti alla non corretta delimitazione tra area pubblica e privata e, quindi, a denegare l'appartenenza al demanio marittimo de bene contestato, rivendicandone, per converso, la proprietà in capo ad essa ricorrente (pag. 9 ric.): a nulla rilevando il fatto che tali vizi seguirebbero ad un'incompleta attività istruttoria nonché a profili di incompetenza delle autorità interessate o ad errori di valutazione ed a difetti di motivazione, in quanto si tratta, comunque, di asseriti vizi pur sempre ridondanti sull'esattezza delle valutazioni tecniche effettuate dalla P.A. nell'individuare l'area demaniale marittima e nel riconoscere in essa la relativa qualitas (pag. 4 sent.).