Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3061
Sentenza
30 marzo 1999
Sentenza
30 marzo 1999
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
L'avvocato che, in caso di mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda percepire gli interessi così come previsti dal D.M. 31 ottobre 1985 (disposizione comune della tariffa forense civile, penale e stragiudiziale) non deve limitarsi a formulare la relativa istanza, ma deve dare la prova dei fatti che sono alla base della istanza medesima.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A.
sul ricorso proposto da:
COMI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COREOLTA ANTELMINELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato NADIA BONI, difeso da sè stesso;
- ricorrente -
contro
REG. CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- intimata -
avverso il provvedimento del pretore di REGGIO CALABRIA, depositato il 13/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato Francesco COMI, difensore di sè;
stesso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il provvedimento del 13 febbraio 1997 (con cui il pretore di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, aveva liquidato in favore dell'avv. Comi
Francesco la complessiva somma di lire 4.488.000, a carico della Regione Calabria, di cui lire 192.000 per diritti e lire 500.000 per onorario nel procedimento esecutivo n. 6094/1993;
lire 864.000 per diritti e lire 2.932.000 per onorario nel procedimento n. 929/1988, ritenendo insufficiente, ai fini delle chieste competenze professionali, la