Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2021, n. 01876

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2021, n. 01876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01876
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di B J nato il 20/11/1974 avverso la sentenza del 15/11/2019 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G F, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Brescia, disapplicata la recidiva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di J B in relazione al reato di evasione commesso il 28 giugno 2010, in quanto estinto per prescrizione.

1.1. A sostegno della decisione, il Giudice di merito ha premesso come il procedimento sia stato sospeso per un lungo periodo per assenza di J B, a norma dell'art. 420-quater cod. proc. pen., a partire dal 3 ottobre 2014 sino al rintraccio dell'imputato in data 14 giugno 2018;
come, in ossequio al disposto dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen. - interpretato secondo canoni lato sensu sistemici ed in conformità al principio del giusto processo e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. -, detta sospensione non possa superare i termini previsti dal comma secondo dell'art. 161 cod. pen. e, quindi, tenendo conto della cornice edittale per il reato di evasione e della disapplicazione della recidiva, di un anno e sei mesi. Il Tribunale ha quindi rilevato come, nonostante l'aggiunta a tale periodo di sospensione dei due periodi di sospensione per i rinvii delle udienze del 18 gennaio e del 17 maggio 2019 per legittimo impedimento del difensore (per complessivi ulteriori 122 giorni), risulti ormai maturato il termine di prescrizione del reato.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza e ne chiede l'annullamento eccependo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. con riferimento all'art. 420-quater cod. proc. pen. Nel denunciare l'erroneità della lettura del combinato disposto di tali norme da parte del Tribunale, la parte pubblica ricorrente evidenzia come, sulla scorta del testo di dette disposizioni, il periodo di sospensione della prescrizione in relazione all'art. 420-quater debba ritenersi essere pari, non ad un quarto del tempo necessario a prescrivere come reputato dal primo giudice, bensì a tutto il periodo della sospensione ordinaria più un quarto - id est pari, nella specie, a sette anni e sei mesi, essendo il reato sub iudice punito con una pena non superiore a sei anni -;
come la lettura seguita dal Tribunale sia del tutto irragionevole sul piano sistematico, tenuto conto della previsione dell'art. 420-quinquies cod. proc. pen., a norma del quale il giudice deve disporre nuove ricerche alla scadenza di un anno dalla sospensione del procedimento, ricerche che non sarebbe mai possibile espletare in caso di contravvenzioni, atteso che in tale caso il termine di sospensione della prescrizione - se si ritenesse pari ad un solo quarto del tempo necessario a prescrivere - sarebbe pari a poco più di un anno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere disatteso.
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