Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 3966
Sentenza
20 dicembre 2022
Sentenza
20 dicembre 2022
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Massime • 1
In caso di separazione delle posizioni processuali con creazione di un nuovo procedimento, le prove assunte in quello originario sono utilizzabili nel processo generato dalla separazione secondo le regole codicistiche, mentre le questioni processuali già decise, comprese quelle concernenti l'ammissibilità dell'impugnazione, non conservano efficacia.
Sul provvedimento
Testo completo
039 66-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2929 LUIGI AGOSTINACCHIO - Presidente - -UP 20/12/2022 ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 16931/2022 PIERLUIGI FR FABIO DI PISA AN RECCHIONE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, respingeva la prima richiesta di concordato relativa alla posizione di ES AM e separava la sua posizione, che veniva affidata ad un nuovo collegio, di fronte al quale veniva avanzata una nuova richiesta