Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/08/2019, n. 21768
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22736-2017 proposto da: ABBATE SALVATORE, ABBATE GREGORIO, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO RUSSO, MARIALUCIA DI PAOLO;- ricorrenti -contro PALLASSINI GIOVANNI, FISICO SUZANNE;2019 - intimati - 1106 avverso la sentenza n. 426/2017 della CORTE D'APPELLO d' FIRENZE, depositata il 28/02/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. M R;T R.G.N. 22736/17 Udienza del 15 maggio 2019 FATTI DI CAUSA 1. La società F.11i Abbate s.n.c. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze G P e S F. La domanda venne rigettata con sentenza n. 2686/11 e la società attrice, soccombente, venne condannata alle spese in favore dei convenuti vittoriosi. Quella sentenza passò in giudicato. 2. Le due parti vittoriose, in forza della suddetta sentenza di condanna, iniziarono l'esecuzione forzata nei confronti della società, con esito infruttuoso. G P e S F chiesero allora ed ottennero dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo nei confronti dei due soci della F.11i Abbate s.n.c., e cioè S A e G A. Oggetto del ricorso monitorio e del conseguente decreto fu il pagamento delle stesse spese giudiziali che la F.11i Abbate era stata condannata a rifondere a G P e S F con la sentenza 2686/11 del Tribunale di Firenze. 3. S A e G A proposero opposizione al suddetto decreto, deducendo che: -) il ricorso monitorio era inammissibile per carenza d'interesse ex art.100 c.p.c., poiché la condanna pronunciata nei confronti della società era titolo per agire in executivis ed iscrivere ipoteca anche nei confronti dei soci;-) le spese del ricorso monitorio dovevano restare a carico dei ricorrenti, perché gli opponenti debitori non vi avevano dato causa.R.G.N. 22736/17 Udienza dei 15 maggio 2019 4. Il-Tribunale di Firenze, con sentenza i cui estremi non sono indicati né nel ricorso, né nella decisione d'appello, rigettò l'opposizione e condannò gli opponenti alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c.. Ritenne il Tribunale che i due intimanti avessero interesse a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti dei soci della F.11i Abbate s.n.c., "per ovviare ad un probabile rifiuto del conservatore di iscrivere ipoteca sui beni dei soci" sulla base del titolo esecutivo pronunciato nei confronti della sola società. 5. La Corte d'appello di Firenze, adita dai soccombenti, con sentenza 28.2.2017 n. 426 accolse in parte il gravame. Ritenne il Giudice di secondo grado che: -) l'azione monitoria era sorretta da giuridico interesse, rappresentato dall'obiettivo di ottenere un titolo esecutivo che consentisse di iscrivere ipoteca sui beni dei soci, dal momento che "non è consentito iscrivere ipoteca sui beni dei soci, sulla base di una sentenza pronunciata contro la società";-) la responsabilità degli opponenti ex art. 96 c.p.c. non sussisteva;-) andavano compensate per metà le spese di tutti e due i gradi, e posta l'altra metà a carico dei due Abbate. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da S A e G A, con ricorso fondato su due motivi. Gli intimati non si sono difesi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2291, 2808, 2829 c.c.;447 c.p.c..R.G.N. 22736/17 Udienza dei 15 maggio 2019 Sostengono che il creditore di una società in nome collettivo, già munito di un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultima, non abbia interesse ex art. 100 c.p.c. a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti dei soci. Osservano i ricorrenti che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti d'una società in nome collettivo legittima il creditore sia ad iscrivere ipoteca sui beni dei soci, sia ad iniziare l'esecuzione nei loro confronti, e che di conseguenza nessun ulteriore vantaggio ritrarrebbe il creditore dall'acquisizione di un ulteriore titolo esecutivo. 1.2. Il motivo è infondato poiché non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi;né, quand'anche esistesse, quel divieto sarebbe applicabile nel caso di specie. I §§ che seguono saranno dedicati separatamente all'esposizione di questi due principi. 1.3. (A) Sul divieto di duplicazione dei titoli esecutivi. Che nel nostro ordinamento non esista un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore, è principio che da tempo si è venuto consolidando nella giurisprudenza di questa Corte ed in quella della Corte costituzionale. 1.4. Il problema si pose, già molti anni fa, nell'ipotesi in cui il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, invece di iniziare l'esecuzione sulla base di questo, avesse preferito domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito.R.G.N. 22736/17 Udienza dei 15 maggio 2019 Chiamata a stabilire se ciò fosse consentito, questa Corte rispose affermativamente, sul presupposto che il decreto ingiuntivo era in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, ed in particolare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 03/05/1969, Rv. 340269 - 01). Tale principio, da allora, è stato costantemente ribadito ed ampliato ad altre ipotesi. Si è ammesso, ad esempio, che il consulente tecnico d'ufficio, già in possesso del decreto di liquidazione dei compensi pronunciato dal giudice che l'aveva nominato, possa sulla base di quel provvedimento chiedere un decreto ingiuntivo, in quanto l'azione monitoria è "diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata" (Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006, Rv. 590865 - 01;Sez. 2, Sentenza n. 14737 del 26/06/2006, Rv. 590457 - 01;Sez. 1, Sentenza n. 13518 del 21/07/2004, Rv. 576445 - 01;Sez. 1, Sentenza n. 10911 del 25/07/2002, Rv. 556188 - 01;Sez. 1, Sentenza n. 135 del 05/01/2001, Rv. 542974 - 01). Allo stesso modo, si è ammesso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontarie._ ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del R.G.N. 22736/17 Udienza del 15 maggio 2019 debitore (Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013, Rv. 628184 - 01). 1.5. Quando, invece, è stato da questa Corte negato l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base a princìpi ben diversi: ora affermando che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essere riproposta per conseguirne un secondo (Sez. L, Sentenza n. 873 del 28/03/1974, Rv. 368768 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 6525 del 16/07/1997, Rv. 506051 - 01);ora, invece, negando l'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato ad agire per conseguire un secondo titolo esecutivo, quando quest'ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 08/09/1970, Rv. 347002 - 01, con riferimento all'ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provvisoriamente esecutiva;nonché Sez. 1, Sentenza n. 18248 del 10/09/2004, Rv. 576964 - 01, la quale ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituiva di per sé un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale).
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