Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2019, n. 19166

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2019, n. 19166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19166
Data del deposito : 17 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 16164/2016 proposto da: MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (C.F. e P.I.: 13300400150), con sede in Milano, alla Via Montebello n. 18, quale incorporante della LEASINT S.P.A. - giusta atto di fusione per incorporazione del 20 dicembre 2013 ai rogiti del notaio C D S M (rep. n. 202;
racc. n. 137) -, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. R M (C.F.: MZZRRT4OSO3F205F), difesa dagli Avv.ti Prof. P R (C.F.: RSSPQL39E02F924H), G F (C.F.: FRNGLL64T29F5373) e F P (C.F.: PDVFNC72T25D612L), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Prof. G F, in Roma alla Via Crescenzio n. 2, giusta la procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Comune di San Benedetto dei Marsi (P.iva: 00190340661, C.F.: 81002890663), in persona del Sindaco Avv. Quirino D'Orazio (C.F.: DRZ QRN 77C07 G492D), con sede in San Benedetto dei Marsi (AQ), alla Piazza Nelio Ceresani, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. G P (C.F.: PLR GFR 40SO4 H501E) e dall'Avv. C M (C.F.: MGL CLD 83M08 E472R) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, alla Piazza Sallustio n. 9, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente — -avverso la sentenza n. 1463/04/2015 emessa dalla CTR Abruzzo in data 02/12/2015 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 2/4/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica dott. Tommaso Basile, nel senso dell'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. P R, per la ricorrente, e dell'Avv. Sergio Talini, per delega dell'Avv. G P, per il controricorrente. Ritenuto in fatto La Mediocredito Italiano S.p.A. impugnava il diniego oppostole al rimborso dell'Imu versata in relazione all'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing), osservando che, pur risolto il contratto per inadempienze in data 31.07.2009, l'immobile, dì fatto, non era stato rilasciato e detenuto materialmente dal conduttore. A conforto della tesi, richiamava la sopravvenuta disciplina ai fini della Tasi (art. 1, comma 672, legge n. 147/2013), la quale statuisce che la durata del contratto è da riferire alla effettiva consegna del bene al locatore, comprovata da verbale di consegna. Chiedeva, quindi, la declaratoria del diritto al rimborso dell'imposta versata. Il Comune di San Benedetto dei Marsi, nel costituirsi in giudizio, contestava l'assunto della controparte e ne chiedeva il rigetto. La CTP di L'Aquila, con la sentenza n. 772/1/2014, rigettava il ricorso, principalmente non ritenendo applicabile l'art. 1, comma 672, I. n. 147/2013 all'imposta Imu. In particolare, nel richiamare la normativa istitutiva dell'Imu (d.lgs. n. 23/2011), rilevava che, ai fini dell'individuazione della durata contrattuale, operava uno stretto riferimento al rapporto in essere, sicchè, nel caso di contratto di leasing risolto prima dello scadere, il soggetto passivo del tributo doveva essere individuato nel titolare di diritto reale sull'immobile. La contribuente impugnava la sentenza. Il Comune di San Benedetto dei Marsi, contestava i motivi di appello e controdeduceva, rilevando la corrispondenza della disciplina Ici con quella Imu e rappresentando che, ex art. 1140 c.c., il possessore del bene non coincideva con il mero detentore. Evidenziava altresì che per le annualità precedenti, ai fini Ici, la società aveva regolarmente adempiuto agli obblighi fiscali. Con sentenza del 22.12.2015, la C.T.R. Abruzzo rigettava l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: 1) parte ricorrente, a seguito di risoluzione anticipata del contratto di leasing, era ritornata legittimo possessore del bene, tanto da adempiere ai conseguenti obblighi tributari;
2) né poteva invocarsi in senso contrario la disposizione normativa introdotta con la legge n. 147/2013 (art. 1, comma 672), che, ai fini della imposta Tasi, precisa che la durata del contratto è riferita alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna;
3) invero i diversi presupposti impositivi (rispettivamente, il possesso di immobili e il collegamento ai servizi erogati e fruibili) distinguevano l'Imu dalla Tasi. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Mediocredito Italiano s.p.a., sulla base di un unico motivo. Il Comune di San Benedetto dei Marsi ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, co. 1, d.lgs. n. 23/2001 e 1, co. 672, I. n. 147/2013 (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per aver la CTR identificato il soggetto passivo per l'IMU nella società concedente il leasing sulla base della mera risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, a prescindere dalla effettiva riconsegna del cespite.

1.1. Il motivo è fondato. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario (recte, utilizzatore), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Così recita testualmente l'art. 9 d.lgs. 14.3.2011 n. 23, comma 1, ultimo periodo. E dunque, in deroga al principio che individua il presupposto per l'applicazione del'IMU nel "possesso" degli immobili, la soggettività passiva dell'IMU, rispetto agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, detenuti in leasing, è riferita al locatario. Quanto alla decorrenza, si fa riferimento senza dubbio alla data di stipula del contratto. Più critica, invece, è l'individuazione del termine del contratto, in caso di risoluzione, e del momento in cui la soggettività passiva IMU torna in capo alla società di leasing: si ha, infatti, in un primo momento la cessazione del contratto ed in un secondo momento la riconsegna materiale del bene. Le due date difficilmente possono coincidere, dal punto di vista pratico, e anzi può succedere che tra la cessazione del contratto e il verbale di riconsegna intercorra del tempo, talvolta anche non breve. Due sono gli orientamenti formatisi sul punto.

1.2. Secondo un primo indirizzo, solo finché dura il contratto il soggetto passivo è il locatario, cioè il detentore. Dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non sarebbe più da considerarsi soggetto passivo, che ritornerebbe ad essere il proprietario (società di leasing). A nulla rileverebbe, invece, il fatto che la riconsegna non sia contestuale alla risoluzione del contratto. Difatti, la mancata riconsegna del bene non inciderebbe sulla durata del rapporto che, per effetto della risoluzione, non sarebbe più in vigore e avrebbe, pertanto, avuto fine. In definitiva, nel periodo intercorrente fra la risoluzione anticipata del contratto e la riconsegna del bene, sarebbe il proprietario a dover versare l'Imu, in quanto il locatario sarebbe un mero detentore senza titolo del bene. La riconsegna farebbe parte degli aspetti ultra-contrattuali. A conferma di tale lettura, viene valorizzato lo stesso articolo 9 d.lgs. 23/2011 che, nell'individuare la decorrenza della soggettività passiva in capo al conduttore, fa riferimento alla data di stipula del contratto e non alla materiale consegna del bene (si pensi, ad esempio, al caso di immobili ancora non costruiti). Del resto, si aggiunge, il codice civile, all'art. 1458 c.c., testualmente prevede che la risoluzione del contratto per inadempimento abbia effetto retroattivo fra le parti, ragion per cui come effetto automatico dell'atto di risoluzione la soggettività d'imposta tornerebbe in capo all'originario proprietario del bene. Semmai, dall'inadempimento dell'obbligo di riconsegna deriverebbe una diversa responsabilità del locatario stesso da farsi valere in sede civile (facendo riferimento alle disposizioni degli artt. 1591 e 1529 c.c., che prevedono in capo alla società di leasing il diritto ad un equo compenso per l'uso dei fabbricati, oltre al risarcimento del danno). La prevalente giurisprudenza tributaria di merito è nel senso che, poiché la norma citata fa riferimento alla durata del contratto e per la data iniziale prende in considerazione l'esistenza del vincolo contrattuale e non già la consegna del bene locato e quindi la sua materiale detenzione da parte dell'utilizzatore, egualmente per il termine finale bisogna fare riferimento alla cessazione del contratto, prescindendo dalla effettiva riconsegna del bene al concedente (da ult. in tal senso, Comm. trib. prov. Modena 12 aprile 2017 n. 327, conf. Ctr Trieste n. 305/2016;
Ctp Como n. 146/2016;
Ctp Modena n. 721/2016;
Ctp Bergamo n. 590/2015;
Ctp Lecco n. 133/2015, Ctp Mantova n. 122/2015). Una diversa interpretazione della norma condurrebbe, sostengono i fautori dell'indirizzo in esame, al paradosso che il proprietario-locatore ordinario dovrebbe corrispondere il tributo in ogni caso, mentre il concedente il leasing non pagherebbe fino a quando non fosse rientrato in possesso del bene, scaricando in tal modo sull'erario gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento di un'obbligazione privatistica.
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