Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2021, n. 35343

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2021, n. 35343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35343
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5019-2018 proposto da: ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, 2021 alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
2690

- ricorrente -

contro

DE FELICE FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI n. 2, presso lo studio dell'avvocato D G, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5326/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2017 R.G.N. 140/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. A D P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato D G. RG 5019/2018

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dall' ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto le domande formulate da F D F e, accertata l'instaurazione, a decorrere dall'8 marzo 2013, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra l'originaria ricorrente e l'Agenzia, aveva condannato l'amministrazione resistente al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni mensili maturate dalla notifica del ricorso alla data di pubblicazione della sentenza.

2. La De Felice, dipendente di Buonitalia s.p.a, società interamente partecipata dal Ministero per le Politiche Agricole, era stata licenziata in data 13 febbraio 2013 a causa della cessazione dell'attività della società, posta in liquidazione a seguito dell'assemblea straordinaria del 13 settembre 2011. Aveva agito in giudizio sostenendo che il legislatore con l'art. 12, comma 18 bis, del d.l. n. 95/2012 aveva previsto il passaggio automatico del -ersonale della società soppressa alle dipendenze dell'Agenzia, rinviando ad un successivo -reto solo la specificazione delle modalità del trasferimento ed in particolare :Iuadramento, da effettuare, previo espletamento di procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di tabelle di corrispondenza da adottare con il richiamato decreto.

3. La Corte territoriale ha condiviso l'interpretazione della disposizione normativa, come modificata dalla legge n. 147/2013, prospettata dall'appellata e fatta propria dal Tribunale e ha rilevato che la stessa amministrazione, con il decreto del 28 febbraio 2013, aveva disposto il passaggio di tutto il personale nominativamente indicato e rinviato al successivo decreto solo l'inquadramento. Ha aggiunto che l'Agenzia non aveva né annullato in via di autotutela l'atto né dello stesso aveva dedotto l'illegittimità per contrasto con la legge, sicché priva di rilevanza era la prospettata questione di legittimità costituzionale in quanto un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità non avrebbe travolto il decreto del quale non era stato domandato l'annullamento. Ha precisato, comunque, che l'art. 97 Cost. prevede la possibilità di deroga al principio generale del concorso pubblico, della quale il legislatore nella specie si era avvalso al fine di mantenere la specifica professionalità maturata dal personale nell'ambito di competenza trasferito.

4. Per la cassazione della sentenza l'Agenzia ha proposto ricorso sulla base di due motivi, a, quali ha opposto difese con controricorso F D F. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'accoglimento del ricorso.

5. Con ordinanza del 23 febbraio 2021 questa Corte ha ritenuto di dover provocare il contraddittorio, ex art. 384, comma 3, cod. proc. civ., anche sulla questione, rilevata d'ufficio, RG 5019/2018 dell'applicabilità della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di giorni sessanta per il deposito di memorie.

6. Entrambe le parti hanno depositato note nel termine assegnato e la Procura Generale ha ribadito le precedenti conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'Agenzia ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la --;ne e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, e dell'art. 1, comma 478, della legge n. 147/2013 e sostiene, in sintesi, che anche in considerazione dei principi costituzionali che regolano l'accesso all'impiego pubblico, non poteva il giudice del merito ritenere che la procedura selettiva condizionasse solo l'inquadramento e non il passaggio del personale. Aggiunge che la Corte territoriale ha errato anche nell'interpretazione del decreto interministeriale con il quale i Ministeri interessati si erano limitati a riportare la previsione e lo schema della legge, senza assumere alcun obbligo ulteriore che, tra l'altro, non poteva vincolare l'Agenzia, ossia un soggetto terzo. Precisa al riguardo che in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, l'illegittimità costituzionale della norma primaria determinerebbe la caducazione del decreto, a prescindere dalla richiesta di annullamento. Richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla necessità del concorso per l'accesso all'impiego pubblico e precisa che la deroga, che deve essere contenuta entro limiti percentuali, non può operare per salvaguardare esperienze non site all'interno della pubblica amministrazione. a seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., debita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. perché, in presenza di normativa che imponeva il rispetto della dotazione organica e delle facoltà assunzionali, il diritto all'inquadramento non poteva essere riconosciuto dall'8 marzo 2013, ossia da data antecedente alla legge di stabilità del 2014 che aveva consentito la deroga al limite del soprannumero. Aggiunge la ricorrente che il danno era derivato dal licenziamento e, pertanto, dello stesso non doveva rispondere l'Agenzia. Infine rileva che il pregiudizio doveva essere dimostrato, non essendo a tal fine sufficiente il solo stato di disoccupazione.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La s.p.a. Buonitalia, nata dalla trasformazione della s.r.l. Naturalmente Italiano, aveva lo scopo di erogare servizi alle imprese del settore agroalimentare al fine di favorire la commercializzazione all'estero di prodotti italiani. La società costituiva uno «strumento operativo» del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che deteneva il 70% del capitale ,sociale (l'art. 17 del d.lgs. n. 99/2004 prevedeva, nel testo applicabile alla data di assunzione 7.Cì 5019/2018 ella De Felice, risalente al 20 dicembre 2006, « In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani»). Parte delle azioni erano detenute dall'ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero -, che la legge di riforma n. 68 del 1997 aveva qualificato ente pubblico non economico (art. 1), assegnandogli, tra le altre funzioni, anche quella di promuovere «la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali» ( art. 2 lett. e).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi