Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 47777

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 47777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47777
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T D, nato a Chioggia (VE), il 02/08/1976, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 08/07/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L G, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to N B, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in composizione monocratica in data 26/02/2018, con cui D T era stato condannato a pena di giustizia per plurimi delitti di furto, ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., previa qualificazione del fatto di cui al capo F) reato ai sensi dell'art. 624, 625 n. 2 cod. pen., ritenuta più grave la fattispecie di cui al capo G), confermava la sentenza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. D T ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to N B, in data 20/11/2021, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, in riferimento agli artt. 624- bis, cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, a seguito della qualificazione del fatto di cui al capo F) ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., avendo ritenuto più grave il fatto di cui al capo G), e non più quello di cui al capo F), ha determinato la pena base nella stessa misura fissata dal primo giudice, laddove questi aveva determinato la pena base nel minimo edittale in riferimento al capo F), mentre la Corte di merito si è discostata dai minimi edittali per la fattispecie di cui al capo G), violando il divieto di reformatio in peius;
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