Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/1971, n. 3375

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L'ufficio statuale non puo configurarsi piu come complesso di elementi materiali e personali, assunto in modo stabile al servizio dello stato per svolgere funzioni di interesse generale, bensi soltanto come sfera di attribuzioni dello stato, come gruppo di funzioni e poteri,indipendenti dagli elementi patrimoniali e personali, i quali possono essere necessari per il funzionamento dell'ufficio, ma non sono indispensabili per la sua esistenza. L'essenza dell'ufficio e caratterizzata da un insieme di mansioni, poteri e funzioni e non dalla articolazione strutturale dell'apparato organizzativo. Una volta configurato l'ufficio come centro di competenze, il titolare di esso ne e il capo, sia che abbia alle proprie dipendenze gerarchiche un certo numero di dipendenti che lo assistano nello svolgimento dei propri compiti, sia che agisca da solo, sia che si avvalga di personale che non dipenda da lui gerarchicamente, ma che la legge mette a sua disposizione a tal fine.*

L'art 5 n 7 della legge 17 febbraio 1968, n 108, nel sancire l'ineleggibilita a consigliere regionale 'dei capi degli uffici' dello stato che operano nell'ambito della circoscrizione dell' ente regione e di 'coloro che ne fanno le veci', ha chiaramente inteso riferirsi agli uffici intesi come un insieme di competenze, indipendentemente dallo apparato organizzatorio degli uffici medesimi. Codesta interpretazione trova base nella ratio della norma, la quale mira ad escludere dalla competizione elettorale tutte quelle persone che, giovandosi della loro posizione eminente, possano influenzare la volonta dell'elettore. Ecco perche la legge, lungi dal dichiarare ineleggibile chiunque sia competente ad esercitare una qualche funzione statale, sancisce l'ineleggibilita solo nei confronti dei capi, e cioe dei titolari degli uffici, e di coloro che ne fanno le veci, in quanto tali persone, in ragione anche del solo fatto della loro carica, sono in grado di esercitare, soggettivamente, una certa influenza sull'elettorato.*

L'ufficiale sanitario svolge alcune funzioni nell'interesse dello stato, in quanto attinenti a materia che rientra nei fini propri di questo, ed altre nell'interesse del comune. In relazione alle prime, che sono prevalenti egli e vero e proprio 'organo periferico del ministero della sanita' (e, quindi, dello stato), come peraltro e definito dall'art 4 della legge 13 marzo 1958, n 296. Nominato dal prefetto e dipendente, nell'Esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale (art 2 DPR 11 febbraio 1961, n 264, art 39 tu leggi sanitarie), e divenuto da organo con funzioni puramente tecniche, l'autorita 'locale' in materia sanitaria, con Competenza di adottare nell'ambito del territorio comunale i provvedimenti in materia di sanita pubblica, che non comportino impegni di spesa e conseguenze patrimoniali a carico del comune; organo, cioe, di amministrazione attiva che manifesta la volonta dello stato. A nulla rileva l'inesistenza di un ufficio sanitario inteso come apparato organizzatorio, una volta accertato che l'ufficiale sanitario, il quale, peraltro, puo avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali (art 2, ultimo comma, DPR 11 febbraio 1961, n 264) - e il titolare di una serie di funzioni e competenze che lo stato esercita, per suo tramite, in Sede locale e che sono di gran lunga piu importanti di quello che egli esplica nell'interesse del comune. Il che anche indipendentemente dal fatto che, nei comuni piu grandi, e altresi il dirigente dell' ufficio di igiene, e sufficiente per considerarlo come capo di un ufficio locale dello stato nell'ambito regionale e quindi compreso nel novero degli ineleggibili alla carica di consigliere regionale. ( sulla prima parte Conf 950'65).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/1971, n. 3375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3375
Data del deposito : 22 novembre 1971

Testo completo

L'ufficiale sanitario svolge alcune funzioni nell'interesse dello stato, in quanto attinenti a materia che rientra nei fini propri di questo, ed altre nell'interesse del comune. In relazione alle prime, che sono prevalenti egli e vero e proprio 'organo periferico del ministero della sanita' (e, quindi, dello stato), come peraltro e definito dall'art 4 della legge 13 marzo 1958, n 296. Nominato dal prefetto e dipendente, nell'Esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale (art 2 DPR 11 febbraio

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