Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2022, n. 45684
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BLEJA C VIN nato il 23/01/1989 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo udito il difensore RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato B V, condannato alla pena giustizia per il delitto di furto in concorso, riducendo la pena e, su appello del PG,ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ex art 29 cp. Fatti di Giugno 2018. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione della norma processuale di cui all'art. 584 cpp, poiché l'appello del PG territoriale non era stato notificato alla parte, che, quindi si era trovata nell'impossibilità di presentare l'appello incidentale ex art 595 cpp o controdeduzioni scritte, con pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. 2.Nel secondo motivo si è lamentata l'illogicità di motivazione, poiché la Corte di merito non avrebbe individuato il comportamento dell'imputato idoneo ad integrare il concorso nel reato, rispondendo solo in parte ai motivi di appello. Per altro verso mancherebbe la giustificazione quanto alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche e quanto alla ritenuta recidiva. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che l'imputato aveva proposto appello e, pertanto, non era legittimato a proporre appello incidentale.
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