Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/06/2021, n. 17051

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/06/2021, n. 17051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17051
Data del deposito : 16 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4431-2020 proposto da: AM MARINE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA VASATURO, FRANCESCO MASI;

- ricorrente -

Contro

PARISI BIAGIO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO

19, presso [o studio dell'avvocato F G, rappresentato e difeso dall'avvocato E B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2453/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. G C. / / Ric. 2020 n. 04431 sez. ML - ud. 21-04-2021 -2- RG 4431/2020

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza n. 14306 del 2016 la Corte Suprema di Cassazione confermava la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 7652/2014 di illegittimità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e per giusta causa intimati dalla srl AM Marine in liquidazione (già APREAMARE spa) a P B R, mentre cassava la parte della decisione con cui era stata rigettata l'eccezione di aliunde perceptum formulata dalla società.

2. Riassunto il giudizio, la Corte territoriale rilevava che no?(e-r-a del tutto probante la documentazione richiamata dalla società a dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro del P alle dipendenze della sas Tecnav, con medesimo inquadramento contrattuale di quadro e corrispondente trattamento economico;
che dalla richiesta ex art. 210 cpc, inoltrata a quest'ultima società era emersa solo una prestazione di lavoro autonomo con il P, a partire dal 2001 e quando, in sostanza, questi era già dipendente dell'AM MARINE srl;
che non erano risultate incompatibili le due diverse prestazioni per cui l'eccezione formulata in relazione all'aliunde perceptum, con riguardo all'attività lavorativa espletata dopo il licenziamento presso la TECNAV dal luglio 2010, era infondata. La Corte di appello, in sede di rinvio, provvedeva, quindi, a riconoscere al P, a seguito della illegittimità dei licenziamenti, H risarcimento del danno pari ad una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita mensilmente all'epoca del primo licenziamento -pari ad euro 4.376,29- calcolata dal giorno del recesso sino all'effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale.

3. Avverso la decisione della Corte partenopea proponeva ricorso per cassazione la srl AM MARINE in liquidazione -già APREAMARE spa- affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'ing. B R P. La Ferretti spa non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. B R P ha depositato memoria.RG 4431/2020

CONSIDERATO CHE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione, ex artt. 414 n. 4, 437 co. 2 e 210 cpc, nonché dell'art. 394 u.c. cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per avere il giudice di rinvio erroneamente messo in discussione gli enunciati della sentenza di cassazione: in particolare, per avere rigettato l'eccezione di aliunde perceptum su una circostanza nuova, costituita dal fatto che l'attività lavorativa svolta dal P dopo il licenziamento e negli anni dal 2010 al 2014 fosse già iniziata nell'anno 2001 e, pertanto, era compatibile con lo svolgimento del lavoro reso ad essa società, così dando ingresso a documenti e informazioni non acquisibili per la decisione in quanto non ritualmente introdotti in giudizio.
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