Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2022, n. 45273
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASTELNUOVO FERMO, nato a Erba il 04/05/1987 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del Tribunale di Monza Vsti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/04/2022, il Tribunale di Monza rigettava la richiesta di riesame proposta da F C contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Monza il 28/02/2022 e preordinato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo descritto al capo 51 dell'imputazione provvisoria, e alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 648-quater cod. pen., dei beni costituenti il prodotto o il profitto del reato di cui all'art. 648-ter-1 cod. pen. descritto al capo 53 dell'imputazione provvisoria. Secondo le menzionate imputazioni provvisorie, al C erano contestati i seguenti reati: a) capo 51: «Art. 2 D.Lgs. 74/2000, quale rappresentante legale e firmatario delle dichiarazioni annuali dei redditi della società D.R.A.F. METAL S.R.L., al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture e documenti di trasporto relativi ad operazioni inesistenti, in particolare fatture emesse dalla ditta individuale RICCO Salvatore nei confronti della stessa, indicava nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, elementi passivi fittizi pari a C 3.053,80 per l'anno 2016»;b) capo 52: «Del reato di cui agli artt. 61 n. 11, 81, 646 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di rappresentante legale della D.R.A.F. METAL S.r.l. per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava del denaro della società, di cui aveva la disponibilità a fronte della propria carica, utilizzandolo per pagare fatture per operazioni inesistenti e così distraendolo dalle casse sociali ed ottenendone la retrocessione in contanti e/o a seguito di trasferimento delle somme su conti correnti extraUE;in particolare utilizzava il denaro della società D.R.A.F. METAL S.r.l. per pagare le [fatture per operazioni inesistenti] emesse: - dalla ditta individuale Ricco Salvatore per C 185.825,20 nel 2015, ottenendone la retrocessione in contanti e a seguito di trasferimento su conti extraUE. Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio e prestazione d'opera»;c) capo 53): «Del delitto di cui agli artt. 61 bis (già art. 4 I. 146/06), 81 cpv., 648 ter.1 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avendo commesso il reato di cui al capo 51 (art. 2 dlgs 74/00) e di cui al capo 52 (art.646 c.p.), trasferiva e impiegava in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro proveniente dalla commissione di tali delitti, in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;in particolare, concordava con i soggetti di cui al capo sub 166) di ottenere false fatture emesse: - dalla ditta individuale RICCO Salvatore per C 259.613,60 nel 2015 e per C 3.053,80 nel 2016;ad apparente pagamento delle quali effettuava plurimi bonifici dai conti correnti intestati alla società D.R.A.F. METAL Srl, di cui era rappresentante legale, corrispondendo per tale operazione una commissione variabile compresa fra l'1% e il 5% per bonifico, per importi complessivi pari a: - C 185.825,20 nel 2015 dalla ditta individuale RICCO Salvatore;nonché concordava il successivo trasferimento di tali somme di denaro verso ulteriori compagini sociali aventi sede in Italia o all'estero a fronte di [fatture per operazioni inesistenti] emesse da queste ultime ed otteneva la restituzione delle medesime somme (detratta la commissione per effettuare l'operazione) in contanti ovvero facendole trasferire su conti correnti della Repubblica Popolare Cinese o comunque extraUE;così trasferendo ed impiegando il denaro proveniente dai delitti di cui agli artt. 2 d.lgs. 74/2000 e 646 c.p. nelle attività finanziarie, economiche ed imprenditoriali costituite dalla ditta individuale Ricco Salvatore e dalle ulteriori compagini societarie, e ostacolandone concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di attività imprenditoriale, quale rappresentante legale della D.R.A.F. METAL Srl. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il contributo [di] un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato». 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Monza, ha proposto ricorso per cassazione F C, per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge ed in particolare dell'art. 324 c.p.p. Assenza, nell'ordinanza impugnata, di autonoma valutazione dei presupposti della misura cautelare Assenza di elementi indiziari specificamente riferibili al Sig. F C». Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Monza avrebbe omesso di operare un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e di argomentare adeguatamente in ordine agli indizi a proprio specifico carico, essendosi inammissibilmente «limitat[o] ad affermare, sostanzialmente, che se il Sig. Ricco poneva in essere delle operazioni fiscalmente illecite, necessariamente lo erano anche quelle dell'odierno esponente», senza considerare la «regolarità (contrariamente a quanto asserito) dei [documenti di trasporto], nonché [...]la presenza di specifiche fatture di vendita» né l'assenza di evidenze a sé riferibili nelle conversazioni intercettate e nei sequestri operati e senza «argoment[are] circa la effettiva prova [...] dell'utilizzo "personale" dei fondi [...] al di fuori del circuito sociale» e il «trasferimento di somme all'estero». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge ed in particolare del contenuto necessario dei Documenti di Trasporto e delle certificazioni di cessazione di rifiuti Assenza di disamina di tutta la documentazione prodotta, ed in particolare delle fatture di vendita del materiale e della completezza del [documento di trasporto] Differente trattamento rispetto ad altri coindagati». Il ricorrente lamenta che: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Monza, i documenti di trasporto prodotti indicavano tutti gli elementi per essi richiesti e che, posto che la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 5 del regolamento (CE) 31/03/2011, n. 333/2011/UE, deve essere redatta dal cedente il materiale (rottami metallici), cioè, nella specie, dalla ditta individuale Ricco Salvatore, «[c]iononostante il Tribunale del Riesame [...] interpreta tale elemento come sintomatico della commissione dei reati contestati»;il Tribunale di Monza non avrebbe considerato «la produzione documentale della difesa attinente la precisa indicazione delle fatture di vendita del materiale acquistato dalla Ricco Salvatore», documentazione che avrebbe consentito di verificare l'insussistenza di «un guadagno illecito a livello fiscale», stante la rivendita del materiale a un prezzo superiore a quello di acquisto, con la conseguente infondatezza dell'ipotesi accusatoria;a fronte degli elementi probatori che precedono, comprovanti la «corrispondenza del dettato normativo con la documentazione» e l'insussistenza di «un guadagno illecito a livello fiscale», «[l]a richiesta di prove, non gravanti sulla difesa, bensì sulla pubblica accusa, al di là del dettato normativo appare assolutamente contra legem». Il ricorrente rappresenta altresì che, rispetto ad altri indagati, lo stesso Tribunale di Monza aveva annullato i relativi sequestri «solamente sulla base del fatto che i trasporti riguardavano rifiuti per la cui tipologia era necessario conservare il formulano e pertanto lo stesso veniva prodotto», lamentando che, posto che il citato regolamento, per la tipologia di materiale che viene in rilievo nel caso in esame, non prevede la redazione di detto formulario, «tale "lacuna" normativa non può essere utilizzata come prova (contra legem) per trattare in ri, modo diverso situazioni analoghe, sulla base della diversità della tipologia merceologica".
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