Cass. civ., sez. II, sentenza 19/09/2019, n. 23417
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In materia di elementi accidentali del contratto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche nell'ipotesi della "fictio" di cui all'art. 1359 c.c., ove si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi.
Sul provvedimento
Testo completo
23417-1 9 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 13336/2018 234.17 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. GA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. P. R O PIETRO CAMPANILE Presidente Ud. 06/06/2019 S GAN Rel. Consigliere PU A OIO Consigliere VINCENZO CORRENTI Consigliere Consigliere C B M ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13336-2018 proposto da: ISF INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in th 297, presso 10 studio ROMA, VIA COLA DI RIENZO dell'avvocato B T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C;
- ricorrente 2019 contro 1561 GRUPPO BONIFACI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEI P, 76, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente avversO la sentenza n. 6780/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2019 dal Consigliere S GAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso;
uditi gli Avvocati T B, C G, difensori del ricorrente che si riportano agli atti depositati e chiedono l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DEL VECCHIO Alfredo, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati e insiste per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
La spa Gruppo Bonifaci ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Roma, la ISF Industria Farmaceutica srl, deducendo d'aver concluso in Spoleto un articolato contratto preliminare di compera vendita immobiliare con la società convenuta,afferente area edificata ad uso industriale sita in Roma, sottoposto alla condizione sospensiva della conclusione di convenzione con il Comune di Roma a fini edificatori previo cambio di destinazione urbanistica dell'area interessata. La società attrice deduceva d'esser venuta a conoscenza che, nelle more dell'avveramento della condizione, l'immobile oggetto di promessa di vendita era stato sottoposto a sequestro conservativo in favore di creditore della ISF srl ed, inoltre, rappresentava che detta società non aveva intenzione di curare il siccome s'era impegnata a fare con il contrattonecessario iter burocratico -convenzione edilizia con il Comune di affinché potesse avverarsi la condizione Roma -. Pertanto la spa Gruppo Bonifaci evocava in giudizio la ISF srl per sentir trasferire in capo suo la proprietà sul bene oggetto di vendita,ex art 2932 cod. civ. La società convenuta non si costituì tempestivamente in causa, bensì appena in sede di udienza per la precisazione delle conclusioni, adducendo a giustificazione d'un tanto errata notizia da parte della Cancelleria circa la mancata iscrizione a ruolo della lite e chiedendo la rimessione in termini per svolgere attività difensiva. Il Tribunale di Roma non accolse l'istanza di rimessione in termini, bensì la domanda fondata sul recesso e pagamento del doppio della caparra, spiegata dalla spa Gruppo Bonifaci in corso di causa al posto dell'iniziale pretesa di adempimento. Interpose gravame la srl ISF e,resistendo la spa Gruppo Bonifaci,la Corte d'Appello di Roma ebbe a rigettare l'appello, riconoscendo la legittimità della variazione della domanda, in forza dello ius variandi ex art 1453 cod. civ., ritenne legittima la statuizione circa il rigetto dell'istanza di rimessione in termini e configurato il mancato adempimento della condizione per fatto imputabile alla venditrice,ex art 1359 cod. civ. Avverso la sentenza di seconde cure la sri ISF Industria Farmaceutica in liquidazione ha interposto ricorso per cassazione articolando sette ragioni di censura. La srl Gruppo Bonifaci in concordato resiste con controricorso. Ambedue le parti hanno depositate note difensive. accoglimento primo motivo assorbiti All'odierna udienza pubblica, sentiti il P.G. gli altri ed i difensori delle parti presenti, la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla srl ISF Industria Farmaceutica in liquidazione s'appalesa per parte fondato ed in tale misura va accolto. Con la prima ragione di impugnazione la società ricorrente denunzia nullità per violazione delle norme in tema di rimessione in termini,in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto corretta la statuizione, adottata sul punto dal Tribunale, sulla scorta di dati di fatto irrilevanti al riguardo - non esaustive ricerche da parte della Cancelleria anche per tutto il periodo ancora disponibile prima dell'udienza, mancata assunzione d'informazioni presso il difensore avversario poiché condotte non esigibili ex lege. La censura fondata su error in procedendo commesso dalla Corte capitolina non ha fondamento anche se effettivamente non appare satisfativa la motivazione espressa dai Giudici di merito per rigettare l'istanza ex art 184 bis cod. proc. civ.,come rilevato dal P.G. Difatti, come insegna costantemente questa Suprema Corte -Cass. sez. 2 n° nell'esame del denunziato vizio di nullità la Corte di legittimità è 20716/18 giudice del fatto, sicché l'oggetto del suo esame non già risulta la motivazione 2 espressa dai Giudici di merito a sostegno della loro statuizione, bensì la fondatezza o non dell'istanza ex art 184 bis cod. proc. civ. L'istanza di rimessione in termini siccome formulata dalla srl ISF si fonda su certificato di cancelleria, rilasciato in prossimità dell'udienza di comparizione fissata in citazione, dal quale risulta attestato che la causa non era stata iscritta a ruolo;
da un tanto la parte impugnante deduce la sua scelta di non costituirsi in giudizio in relazione alle conseguenze ex art 171 cod. proc. civ. Tuttavia la norma ex art 184 bis cod. proc. civ. - ratione temporis applicabile richiedeva che la decadenza conseguisse direttamente a causa non imputabile alla parte - Cass. sez. 3 n° 6829/15, Cass. sez. 3 n° 17729/18, Cass. sez. 1 n° 19836/11 - poiché cagionata da fattore estraneo alla sua volontà. Nella specie è la stessa parte impugnante a sottolineare come, a fronte del