Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 05818
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 17022-2018 proposto da: FRANGIAMONE GACCHINO, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA.
- ricorrente -
2020 contro 2442 SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC. CONSORTILE P.A., in persona del legale raporeseptante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR -presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.
- controricorrente -
nonchè
contro
FALLIMENTO MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te pt. - intimata - avverso la sentenza n. 288/2018 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 684/2015;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. G C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per improcedibilità del ricorso, in subordine accoglimento;
udito l'Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;
udito l'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI. RG 17022/2018 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 288 dei 2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento n. 2784 del 2011, ha rigettato la domanda proposta da G F nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell'azienda Multiservizi spa e alle cui dipendenze l'originario ricorrente aveva chiesto ex art. 111 cpc di essere riassunto, previo accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione a termine, in forza del quali egli aveva prestato la sua opera a favore della cedente. _ 2. La Corte di merito ha rilevato che dall'illegittimità del contratto d somministrazione di lavoro non poteva derivare la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato per effetto del divieto previsto dall'art. 20 co. 6 della legge Regione Sicilia n. 11 del 2010, che testualmente recitava: <.... E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge>. Ha sottolineato, inoltre, che la disposizione in parola, sebbene contenuta nella legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, pubblicata nella gazzetta Ufficiale della egione del 14 maggio successivo, per effetto dell'art. 130 co. 2, si applicava a decorrere dall'1.1.2010 e, poiché il contratto di somministrazione oggetto del giudizio era stato stipulato il 7.1.2010, incappava ratione temporis nel divieto suddetto.
3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione G F con sei motivi.
4. La Servizi Ausiliari Sicilia scpa ha resistito con controricorso.
5. Il Fallimento della Muitiservizi spa, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.
6. Il ricorrente ha depositato memoria. RG 17022/2018 Ragioni della decisione 1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati: 1) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 20 e 130 della Legge regionale n. 11 del 2010, pubblicata il 14.5.2010 e conseguentemente del principio "ternpus regit actum";
2) violazione ex art. 360 n. 5vper omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe condotto la Corte di merito ad applicare il principio dell'efficacia riflessa giacché le sentenze prodotte riguardanti le società S.A.S. e Multiservizi e altri lavoratori contenevano statuizioni che escludono l'applicazione dell'art. 20 co. 6 della L.R. n. 11 del 2010;
3) violazione ex art. 360 n. 4 cpc, per non essersi la Corte di merito pronunciata ex art. 112 cpc,-sull'esistenza del giudicato riflesso formatosi e sulle
- ricorrente -
2020 contro 2442 SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC. CONSORTILE P.A., in persona del legale raporeseptante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR -presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.
- controricorrente -
nonchè
contro
FALLIMENTO MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te pt. - intimata - avverso la sentenza n. 288/2018 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 684/2015;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. G C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per improcedibilità del ricorso, in subordine accoglimento;
udito l'Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;
udito l'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI. RG 17022/2018 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 288 dei 2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento n. 2784 del 2011, ha rigettato la domanda proposta da G F nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell'azienda Multiservizi spa e alle cui dipendenze l'originario ricorrente aveva chiesto ex art. 111 cpc di essere riassunto, previo accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione a termine, in forza del quali egli aveva prestato la sua opera a favore della cedente. _ 2. La Corte di merito ha rilevato che dall'illegittimità del contratto d somministrazione di lavoro non poteva derivare la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato per effetto del divieto previsto dall'art. 20 co. 6 della legge Regione Sicilia n. 11 del 2010, che testualmente recitava: <.... E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge>. Ha sottolineato, inoltre, che la disposizione in parola, sebbene contenuta nella legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, pubblicata nella gazzetta Ufficiale della egione del 14 maggio successivo, per effetto dell'art. 130 co. 2, si applicava a decorrere dall'1.1.2010 e, poiché il contratto di somministrazione oggetto del giudizio era stato stipulato il 7.1.2010, incappava ratione temporis nel divieto suddetto.
3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione G F con sei motivi.
4. La Servizi Ausiliari Sicilia scpa ha resistito con controricorso.
5. Il Fallimento della Muitiservizi spa, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.
6. Il ricorrente ha depositato memoria. RG 17022/2018 Ragioni della decisione 1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati: 1) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 20 e 130 della Legge regionale n. 11 del 2010, pubblicata il 14.5.2010 e conseguentemente del principio "ternpus regit actum";
2) violazione ex art. 360 n. 5vper omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe condotto la Corte di merito ad applicare il principio dell'efficacia riflessa giacché le sentenze prodotte riguardanti le società S.A.S. e Multiservizi e altri lavoratori contenevano statuizioni che escludono l'applicazione dell'art. 20 co. 6 della L.R. n. 11 del 2010;
3) violazione ex art. 360 n. 4 cpc, per non essersi la Corte di merito pronunciata ex art. 112 cpc,-sull'esistenza del giudicato riflesso formatosi e sulle
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