Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 05818

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 05818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05818
Data del deposito : 3 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 17022-2018 proposto da: FRANGIAMONE GACCHINO, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA.

- ricorrente -

2020 contro 2442 SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC. CONSORTILE P.A., in persona del legale raporeseptante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR -presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.

- controricorrente -

nonchè

contro

FALLIMENTO MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te pt. - intimata - avverso la sentenza n. 288/2018 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 684/2015;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. G C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per improcedibilità del ricorso, in subordine accoglimento;
udito l'Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;
udito l'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI. RG 17022/2018 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 288 dei 2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento n. 2784 del 2011, ha rigettato la domanda proposta da G F nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell'azienda Multiservizi spa e alle cui dipendenze l'originario ricorrente aveva chiesto ex art. 111 cpc di essere riassunto, previo accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione a termine, in forza del quali egli aveva prestato la sua opera a favore della cedente. _ 2. La Corte di merito ha rilevato che dall'illegittimità del contratto d somministrazione di lavoro non poteva derivare la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato per effetto del divieto previsto dall'art. 20 co. 6 della legge Regione Sicilia n. 11 del 2010, che testualmente recitava: <.... E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge>. Ha sottolineato, inoltre, che la disposizione in parola, sebbene contenuta nella legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, pubblicata nella gazzetta Ufficiale della egione del 14 maggio successivo, per effetto dell'art. 130 co. 2, si applicava a decorrere dall'1.1.2010 e, poiché il contratto di somministrazione oggetto del giudizio era stato stipulato il 7.1.2010, incappava ratione temporis nel divieto suddetto.

3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione G F con sei motivi.

4. La Servizi Ausiliari Sicilia scpa ha resistito con controricorso.

5. Il Fallimento della Muitiservizi spa, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.

6. Il ricorrente ha depositato memoria. RG 17022/2018 Ragioni della decisione 1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati: 1) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 20 e 130 della Legge regionale n. 11 del 2010, pubblicata il 14.5.2010 e conseguentemente del principio "ternpus regit actum";
2) violazione ex art. 360 n. 5vper omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe condotto la Corte di merito ad applicare il principio dell'efficacia riflessa giacché le sentenze prodotte riguardanti le società S.A.S. e Multiservizi e altri lavoratori contenevano statuizioni che escludono l'applicazione dell'art. 20 co. 6 della L.R. n. 11 del 2010;
3) violazione ex art. 360 n. 4 cpc, per non essersi la Corte di merito pronunciata ex art. 112 cpc,-sull'esistenza del giudicato riflesso formatosi e sulle statuizioni contenute nelle sentenze prodotte riguardanti le società S.A.S. e Multiservizi e altri lavoratori che contenevano statuizioni che escludono l'applicazione dell'art. 20 co. 6 della L.R. n. 11 del 2010;
4) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2697 cc, per non avere la Corte di appello esaminato le sentenze prodotte e contenenti le statuizioni di fatto e di diritto che rappresentavano le premesse necessarie e il fondamento logico- giuridico che avevano condotto la Corte di Cassazione a non applicare l'art. 20, co. 6, della legge regionale n. 11 del 2010 e, quindi, a considerare il giudicato formatosi in quei giudizi come affermazioni imperative di verità;
5) la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co.n. 3/ cpc, in relazione all'art. 117 della Costituzione, sotto l'aspetto che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il comma 6 dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11 del 2020 e disapplicato l'art. 27 del D.Igs. n. 276 del 2003, ritenendo che la Regione avesse competenze in materia del diritto del lavoro e che, quindi, nel processo di riordino la Regione potesse introdurre un divieto di assunzione, anche contro un ordine del giudice, su una materia (di diritto privato) di competenza esclusiva del potere legislativo dello Stato laddove, peraltro, il comma 6 dell'art. 20 è norma programmatica rivolta agli organi statutari e non incide sull'art. 27;
6) la violazione e/o falsa RG 17022/2018 applicazione di legge ex art. 360 cc.
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