Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/01/2023, n. 1651

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In tema di protezione del diritto d'autore, nel regime giuridico che precede l'introduzione dell'art. 43 bis l. n. 633 del 1941, alla rassegna stampa si applica in via estensiva il disposto dell'art. 65, comma 1, l. cit. ed è pertanto lecita la riproduzione, nella menzionata rassegna, di articoli, informazioni e notizie, pubblicati su giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione, purché venga indicata la fonte da cui sono tratti, la data di pubblicazione e il nome dell'autore, se riportato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/01/2023, n. 1651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1651
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 2643/2020 Numero sezionale 3/2023 Numero di raccolta generale 1651/2023 AT pubblicazione 19/01/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AUTORE DIRITTO FRANCESCO ANTONIO Presidente Ud.09/01/2023 CC GENOVESE UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere-Rel. MAURO DI MARZIO Consigliere EDUARDO CAMPESE Consigliere PAOLO CATALLOZZI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2643/2020 R.G. proposto da: GEDI GRUPPO EDITORIALE s.p.a., GEDI NEWS NETWORKS s.p.a., IL MESSAGGERO s.p.a., IL GAZZETTINO s.p.a., LEGGO s.r.l., CORRIERE ADRIATICO s.r.l., QUOTIDIANO DI PUGLIA s.r.l., POLIGRAFICI EDITORIALE s.p.a., ARNOLDO MONDADORI EDITORE s.p.a., GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA s.p.a., IL MATTINO s.p.a, elettivamente domiciliati in Roma via di Sant'Angela Merici 96, presso lo studio dell'avvocato Andrea Panzarola che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati Domenico Sorrentino e Giovanni Francesco Casucci -ricorrente-

contro

DATA STAMPA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma via Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio dell'avvocato Massimo Tirone Numero registro generale 2643/2020 Numero sezionale 3/2023 Numero di raccolta generale 1651/2023 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tommaso AT pubblicazione 19/01/2023 Raccuglia -controricorrente- nonché

contro

L'ECO DELLA STAMPA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Berengario 10, presso lo studio dell'avvocato Paola Cecchetti che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Lorenzo Biglia -controricorrente- nonché

contro

EG FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, PROMOPRESS 2000 s.r.l. -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3931/2019 depositata il 12.6.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 5.12.2013 le società CO della Stampa s.r.l. (di seguito, semplicemente, CO) e AT Stampa s.r.l. (di seguito, semplicemente, AT) hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, la EG Federazione Italiana Editori Giornali, la OP s.r.l. e numerose società editrici, tra le quali le attuali ricorrenti GEDI Gruppo editoriale s.p.a., GEDI News Networks s.p.a., Il Messaggero s.p.a., il Mattino s.p.a., Il Gazzettino s.p.a., Leggo s.r.l., Corriere Adriatico s.r.l., Quotidiano 2 di 19 Numero registro generale 2643/2020 Numero sezionale 3/2023 Numero di raccolta generale 1651/2023 di Puglia s.p.a., Poligrafici Editoriale s.p.a., Arnoldo Mondadori AT pubblicazione 19/01/2023 Editore s.p.a., Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica s.p.a., chiedendo di accertare la piena liceità dell'attività di riproduzione sulle rassegne stampa da loro prodotte di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici delle convenute, anche in difetto di licenza o di consenso degli autori. Le attrici hanno chiesto inoltre nei confronti di EG e OP l'inibitoria della divulgazione di comunicati che qualificavano la loro attività come illegittima e il risarcimento dei danni per le attività denigratorie da loro poste in essere. A loro volta, EG e OP, sia in proprio, sia quali rappresentanti delle società editrici mandanti, hanno citato in giudizio CO e AT dinanzi al Tribunale di Milano con atto notificato il 6.12.2013, chiedendo l'inibitoria dell'attività di pubblicazione nelle loro rassegne stampa degli articoli pubblicati nei giornali e periodici della società mandanti in violazione del diritto d'autore, anche a titolo di concorrenza sleale, nonché il risarcimento dei danni. La causa, radicata a Milano, è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, dopo che il Tribunale di Milano, adito per secondo, aveva dichiarato la litispendenza con riferimento all'accertamento della liceità/illiceità della condotta posta in essere da CO e AT. Con sentenza del 18.1.2017 il Tribunale di Roma ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione processuale di OP;
ha accolto la domanda di CO e AT, accertando la legittimità della pubblicazione degli articoli nelle rassegne stampa anche quando autori ed editori se ne fossero riservata la riproduzione ai sensi dell'art.65 legge 22.4.1941 n.633 (di seguito, breviter, l.d.a.);
ha rigettato le domande inibitorie e risarcitorie rivolte

contro

CO e AT;
ha rigettato anche le domande risarcitorie e inibitorie proposte da CO e AT. Secondo il Tribunale, l'attività di rassegna stampa si situava al di fuori dell'ambito considerato dall'art.65 l.d.a. sicché la riproduzione 3 di 19 Numero registro generale 2643/2020 Numero sezionale 3/2023 Numero di raccolta generale 1651/2023 era comunque sempre lecita e non soggetta alla limitazione AT pubblicazione 19/01/2023 apportata dal predetto art.65 a un principio di generale di libera riproducibilità degli articoli di giornale.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado EG e OP, in proprio e in rappresentanza delle società mandanti, hanno proposto appello, a cui hanno resistito le appellate CO e AT proponendo appello incidentale. La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.6.2019 ha respinto sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, e ha ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato quanto alla legittimazione processuale di OP. La Corte di appello ha ritenuto che la disciplina di cui all'art.65 l.d.a. fosse applicabile, anche solo a titolo di interpretazione estensiva e non analogica, alla riproduzione di articoli di giornale su rassegne stampa, ritenendo lecita pertanto l'attività di CO e AT nei limiti fissati da tale disposizione, posto che nella fattispecie non si faceva questione di riproduzione di articoli riservati.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 10.1.2020 hanno proposto ricorso per cassazione le società GEDI Gruppo editoriale s.p.a., GEDI News Networks s.p.a., Il Messaggero s.p.a, il Mattino s.p.a., Il Gazzettino s.p.a., Leggo s.r.l., Corriere Adriatico s.r.l., Quotidiano di Puglia s.p.a., Poligrafici Editoriale s.p.a., Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica s.p.a., svolgendo quattro motivi. Con atto notificato il 18.2.2020 ha proposto controricorso AT Stampa, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Con atto notificato il 19.2.2020 ha proposto controricorso CO Stampa, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. EG e OP sono rimaste intimate. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. 4 di 19 Numero registro generale 2643/2020 Numero sezionale 3/2023 Numero di raccolta generale 1651/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE AT pubblicazione 19/01/2023 5. Appare opportuna una premessa generale per il debito inquadramento, soprattutto temporale, delle questioni trattate con il ricorso. La presente controversia è regolata ratione temporis dall'art.65 l.d.a. (come modificato dall'articolo 9 del d.lgs. 9.4.2003, n. 68 e dichiarato indispensabile dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 1.12.2009, n. 17) che al comma 1 dispone: «Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.» Occorre tuttavia tener presente l'approvazione, successiva ai fatti di causa, della direttiva UE 17.4.2019 n. 790, del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, modificativa delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, la cosiddetta «Direttiva Copyright», il cui articolo 15, rubricato «Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online», ha introdotto un nuovo diritto in favore degli editori di pubblicazioni giornalistiche, al fine di ottenere un compenso per l'utilizzo digitale dei pezzi da loro editati. La Direttiva (considerando 54) ha affermato che una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica;
che l'ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi 5 di 19 Numero registro generale 2643/2020 Numero sezionale 3/2023 Numero di raccolta generale 1651/2023 servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di AT pubblicazione 19/01/2023 monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli imprenditoriali e una fonte di introiti;
che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico incontrano una serie di problemi nel concludere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, rendendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati;
che in assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci. Secondo la Direttiva (considerando 57) i diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da

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