Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4800
Sentenza
17 maggio 1999
Sentenza
17 maggio 1999
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
Per effetto dell'integrazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39 ad opera del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, recante il regolamento di attuazione della legge, il quale ha previsto una quarta sezione del ruolo dei mediatori destinata agli agenti in servizi vari, nella quale vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle altre tre sezioni precedenti, devono essere iscritti in detta sezione, atteso il suo carattere residuale, in particolare, i soggetti che svolgono attività di intermediazione per i contratti di finanziamento (per i quali è stata successivamente prevista dalla legge n. 108 del 1996 l'istituzione di un apposito albo) con la conseguenza, che in difetto di iscrizione, non compete al mediatore finanziario per l'opera prestata il diritto al compenso (art. 2231 cod. civ. ).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND GO, elettivamente domiciliato in ROMA CLIVO DI CINNA 215, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO TRETTI, difeso dall'avvocato L'INNOCENTE GIULIO C, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIESSE SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1286/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 27/09/96 e depositata il 14/11/96 (R.G. 1778/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Giorgio TRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15.9.1993, UG DI esponeva di aver svolto, su incarico della S.r.l. Biesse, attività di intermediazione per la conclusione di un contratto di factoring tra la S.r.l. Bimec, cliente della predetta società, ed il Monte dei Paschi di Siena;
deduceva che il contratto era stato concluso, per un importo di L.400.000.000, ma che la S.r.l. Biesse non aveva provveduto al pagamento del compenso per l'attività di intermediazione, fatturato il 9.7.1993;
conveniva pertanto la predetta società davanti al Tribunale di Parma, per sentirla condannare al pagamento della somma di L.8.421.053.
La convenuta restava contumace.
Il tribunale accoglieva la domanda.
Pronunciando sull'appello della S.r.l. Biesse, al quale aveva resistito il DI, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 14.11.1996, lo accoglieva e rigettava la domanda, condannando l'appellato alle spese del grado. Considerava la Corte che non spettava al DI il compenso per l'attività di intermediazione, poiché il predetto non era iscritto nel ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della legge n. 39 del 1989, ne' nell'albo degli intermediari finanziari previsto dalla legge n. 1 del 1991, e che la mancata iscrizione ai suddetti albi determinava la nullità del rapporto ed escludeva il diritto al compenso.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il DI sulla base di due