Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/06/2023, n. 16255

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/06/2023, n. 16255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16255
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

06/06/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3218/2023 R.G. proposto da: T G, elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell’avvocato C S (CLTSVT62D30C104M) rappresentato e difeso dall'avvocato R L (RCCLGU56E05B963H) -ricorrente-

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE -intimati- avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 252/2022 depositata il 15/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal presidente di sezione relatore M F.

FATTI DI CAUSA

1. L’abogado GIUSEPPE T impugna la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 252/2022 depositata il 15/12/2022 che ne ha rigettato il ricorso avve rso la cancellazione dall’albo ordinario degli avvocati disposta dal COA Santa Maria Capua Veterecon delibera confermativa del 24.5.2021;

2. la sentenza impugnata ha premesso che : a) il ricorrente, affermatosi abogado secondo l’ordinamento spagnolo , vedeva respinta dal Ministero della Giustizia la domanda di riconoscimento del titolocon d.d. 10.10.2016, nel frattempo però riuscendo ad iscrive r si alla sezione speciale degli avvocati stabiliti del COA di S.M.C.Vetere che, alla scadenza del triennio di esercizio della professione in Italia, ne disponeva il 14.12.2018 il passaggio iscrizionale alla sezione ordinaria del medesimo albo;
b) con nota 2 3.1.2019 il Ministero informava il COA del disposto rigetto, cui seguivano accertamenti del locale Consiglio dell’Ordine, alfine decidendo tale COA il 13.6.2019 di avviare il procedimento di cancellazione, allestendo il prescritto contraddittorio con l’interessatoed assumendo poi la citata delibera;

3. la sentenza ha ritenuto in fondata l’i mpugnazione esponendo che: a) l’iter istruttorio che aveva condotto alla cancellazione, solo iniziato con delibera 13.6.2019, era culminato, con ogni garanzia di contraddittorio sui documenti nel frattempo acquisiti, in provvedimento finale per acclarata mancanza di valido titolo R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. professionale conseguito all’estero, così infirmante già la prima iscrizione richiesta l’11.8.2014 ;
b) vi era stata infatti ed altresì una verifica diretta presso il Consejo de la Abogacia spagnolaper la quale, dopo il 3.10.2011, i cittadini stranieri che avessero voluto iscriversi ad un Colejo de Abogado avrebbero dovuto frequentare un mastere superare un esame di Stato in Spagna, così indicando che T non era abilitato ad esercitare l’attività forense in quello Stato;
c) alla luce delle disposizioni antiabuso presenti nella Dirett i va 2005 / 36 /CE la questione doveva essere affrontata mediante l’atto impugnato, né l’interessatoaveva contraddetto il merito dei fatti accertati;

4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in tre motivi , c on istanza di sospensiva ed ulteriore illustrazione con memoria;anche la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l'adunanza camerale del 6 giugno2023.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo solleva v iolazione di legge quanto agli artt. 21 - septies l. n. 241/1990, 17, co. 9 l. n. 247/2 012 e v iolazione del principio del contraddittorio, nonché dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione incoerente e contraddittoria (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.) in q ua nto il COA avrebbe assunto una delibera meramente confermativa dell’avviso d’inizio del procedimento che però, come tale, non era atto decisorio, finendo tuttavia per confermare in via espressa una cancellazione che non era stata disposta, né assumendo una valenza di richiesta la nota ministeriale;

2. con il secondo motivo è ded otta una più ampia violazione de gli artt. 6 co. 1 d.lgs. n. 96 del 2001, 3 co.2 Direttiva 98/5/CE, 59 e s. r.d. n.37 del 1934, in relazione all’art.111 Cost e secondo l’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., per avere il CNF espresso un sindacato di merito sui requisiti iscrizionali all’organizzazione professionale spagnola, mentre la iscrizione, in Italia, alla sezione speciale doveva essere disposta R.G. 3218/2023udienza S.U.6 giugno 202 3 pag. sulla base del mero dato formale, come oggetto di certificazione prodotta dall’interessatoe tanto più che l’autorità spagnola non aveva annullato i l titolo accademico conseguito, né poteva imporsi l’applicazione di un regime più severo solo sopravvenuto verso un soggetto nel frattempo iscrittoall’Ordine degli avvocati di Madrid;
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