Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/12/2022, n. 36005

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/12/2022, n. 36005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36005
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26088-2021 proposto da: C I, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CELIMONTANA

98, presso lo studio dell'avvocato P P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R T;
-ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI

25;
Ric. 2021 n. 26088 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - -controricorrente - nonchè

contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA;
-intimata - avverso la sentenza parziale n. 256/2021 della CORTE DEI CONTI -I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO -ROMA, depositata il 06/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 8/2020 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria condannava I C, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Imperia, al pagamento della somma di euro 225.890,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno erariale derivato dalle attività extra istituzionali svolte, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in favore di committenti pubblicie privati nei periodi 1997/2004 e 2011/2015. Il giudice contabile di prime cure rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione e accoglieva quella di prescrizione solo limitatamente ai compensi degli incarichi svolti dal 2005 al 2010, rilevando che peril resto il danno era stato dolosamente occultato ed era emerso nel 2017, a seguito degli accertamenti condotti dalla Procura regionale su segnalazione del Comune di Imperia.

2. Con la sentenza parziale qui impugnata, n. 256 del 6 luglio 2021, la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, adita da I C, ha così provveduto: «rigetta l’appello;
ai soli fini della quantificazione dell’addebito dispone, con separata ordinanza, la sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte». La Corte dei conti, richiamata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, ha rilevato che anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge Ric. 2021 n. 26088 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 - n. 190/2012, che ha inserito il comma 7 bis dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti del dipendente, perché con la stessa si fa valere il danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra lavorativi ed al mancato adempimento dell’obbligo di versare alla pubblica amministrazione i compensi ricevuti.

3. Nel merito il giudice dell’impugnazione ha condiviso, quanto alla prescrizione, le statuizioni della sentenza impugnata ed ha rilevato che la conoscenza effettiva dell’attività, occultata dal dipendente perché non comunicata in presenza di un obbligo giuridico di informare, si era avuta solo il 19 aprile 2017, allorquando l’Agenzia delle Entrate aveva trasmesso i dati inerenti ai compensi percepiti dal Calzia a partire dal 1997. In merito alla sussistenza della responsabilità, la Corte ha ritenuto provata l’intenzionalità della condotta omissiva ed ha escluso che gli incarichi fossero stati occasionali e saltuari. Ha valorizzato a tal fine ilnumero considerevole degli stessi nonché la circostanza che l’attività fosse stata resa anche in periodi nei quali l’appellante non era sottoposto alla misura cautelare della sospensione dal servizio, misura che, peraltro, non aveva fatto venir meno l’obbligo di esclusività. Il danno risarcibile, pari agli importi ricevuti e non versati all’amministrazione, non era suscettibile di riduzione in ragione del comportamento tenuto dal Comune di Imperia che, disposta la riammissione in servizio, aveva detratto quegli importi dal complessivo ammontare delle somme dovute al dipendente a titolo di restitutio in integrum. Il Comune, infatti, aveva adottato «un atto paritetico di diritto privato impugnabile - come peraltro ha già fatto nella specie l’Arch. Calzia -ai sensi dell’art. 2033 c.c. davanti al giudice ordinario».

4. La Corte non ha pronunciato, invece, sulla domanda subordinata, reiterata in appello, di restituzione degli importi al netto, non al lordo, degli oneri fiscali e previdenziali. Con separata ordinanza ha sollevato questione di massima dinanzi alle Sezioni Riunite e, sospeso il giudizio, ha rimesso alla pronuncia definitiva la quantificazione del danno. Ric. 2021 n. 26088 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 4 - 5. Per la cassazione della sentenza I C ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, concludendo per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. 6. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. 7. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dei nn. 1 e 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «difetto di giurisdizione -violazione di legge -erronea e falsa applicazione della legge - con riferimento al d.leg. 30 marzo 2001 n. 165….art. 53;
legge 6 novembre 2012 n. 190 …art.1;
in relazione al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3… con riferimento all’art. 37 c.p.c.».Sostiene, in sintesi, che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto, come nella fattispecie, la richiesta di condanna del dipendente pubblico alla restituzione delle somme percepite per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali svolti in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 190/2012,che ha modificato l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 inserendo il comma 7 bis. Rileva che la disposizione in parola ha carattere innovativo e non può essere applicata retroattivamente. Aggiunge che dinanzi al giudice ordinario pende giudizio promosso nei confronti del Comune di Imperia, che ha ad oggetto il medesimo obbligo restitutorio, ed invoca il principio secondo cui non è possibile proporre dinanzi a giudici aventi diversa giurisdizione pretese coincidenti quanto a petitum e causa petendi.
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