Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/2017, n. 29201

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Massime1

Nei giudizi devoluti in unico grado al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del r.d. n. 1775 del 1933, la tardività del ricorso introduttivo che non sia stata eccepita né rilevata dal Tribunale, può essere dalla parte dedotta per la prima volta nel giudizio in cassazione, perché si tratta di questione rilevabile anche d'ufficio dalla S.C., non essendosi formato alcun "decisum" su di essa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/2017, n. 29201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29201
Data del deposito : 6 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

2920 11 17 w REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP CONTENZIOSO DEDUZIONE IN RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - CASSAZIONE DELLA TARDIVITA' DEL RICORSO AL TSAP - Presidente Sezione -G AO Ud. 09/05/2017 - BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - PU R.G.N. 24854/2015 ETTORE CIRILLO - Consigliere - hon 29201 Rep. LUCIA TRIA - Consigliere - CI - Consigliere -CARLO DE CHIARA RAFFAELE FRASCA -- Rel. Consigliere - - Consigliere - MARIA ACIERNO LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24854-2015 proposto da: IDROELETTRICA ALPINA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato A M F, che la rappresenta e difende;
- ricorrente- 350 17

contro

ENERGY HYDRO PIAVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COURMAYEUR 79, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende;
E COSTA, REGOLA DI VALLESELLA CHIAPUZZAREGOLA DI RESINEGO E SERDES, REGOLA GENERALE O GRANDA DI SAN VITO DI CADORE, REGOLA DI BORCA DI CADORE, MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO, UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, COMUNE DI SAN VITO DI CADORE, COMUNE DI VODO DI CADORE, COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, COMUNE DI BORCA DI CADORE, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MICHELA REGGIO D'ACI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CALEGARI;

- controricorrenti -

nonchè

contro

REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI BELLUNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 129/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/07/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Michela Reggio D'Aci e Gianfranco Mazzullo. Ric. 2015 n. 24854 sez. SU - ud. 09-05-2017 -2- FATTI DELLA CAUSA 1. La s.r.l. Idroelettrica Alpina ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, contro la Regola Generale o Granda di San Vito di Cadore, la Regola di Chiapuzza e Costa, la Regola di Vallesella Resinego e Serdes, nonché contro la Regione Veneto, la s.r.l. Energy Idro Piave, e nei confronti del Comune di Cortina d'Ampezzo, del Comune di Borca di Cadore, del Comune di San Vito di Cadore, del Comune di Vodo di Cadore, dell'Unione Montana della Valle del Boite (già Comunità Montana della Valle del Boite, della Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo e della Regola di Borca di Cadore. Il ricorso è stato proposto contro la sentenza n. 129 del 6 luglio 2015, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha provveduto in sede di legittimità su due ricorsi preventivamente riuniti ed ha accolto nei sensi di cui in motivazione quello iscritto al n. 282 del 2012, proposto dalla Regola Generale o Granda di San Vito di Cadore, dalla Regola di Chiapuzza e Costa e dalla Regola di Vallesella Resinego e Serdes, e dichiarato improcedibile quello n. 300 del 2012, proposto dalla s.r.l. Energy Idro Piave.

2. Entrambi i ricorsi impugnavano: a) il provvedimento con il quale la Regione Veneto aveva preferito, tra i progetti di derivazione del Torrente Boite, presentati nella procedura in concorrenza promossa ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1775/1933, quello della qui ricorrente;
b) il parere n. 7 del 13 giugno 2012, espresso dall'apposita Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ed in base al quale veniva adottato il suddetto provvedimento. Per quanto in questa sede interessa, le Regole impugnavano (con il quarto motivo di ricorso) anche la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2100 del 7 dicembre 2011, in forza della si era svolta l'attività procedimentale sfociata nel detto parere, contestando in radice la legittimità della regolamentazione della procedura per il rilascio della Ric. 2015 n. 24854 sez. SU - ud. 09-05-2017 -3- concessione idroelettrica da quella delibera fissata. In particolare, secondo le Regole la delibera regionale sarebbe stata illegittima per illogicità manifesta, nella parte in cui non aveva previsto alcuna valutazione ambientale e paesaggistica all'interno della fase di rilascio della concessione, rinviando tali valutazioni ad un momento successivo. In tal modo si sarebbe potuto verificare che una fase procedimentale lunga e complessa risultasse inutilmente compiuta, ove il progetto approvato (e che, quindi, avesse avuto accesso alla fase successiva) si fosse rivelato poi incompatibile con i parametri a tutela dell'ambiente e del paesaggio 2.1. Nel giudizio n. 282 del 2012 intervenivano ad adiuvandum i seguenti soggetti: il Comune di Cortina d'Ampezzo;
la Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo;
la Regola di Borca di Cadore;
il Comune di Borca di Cadore;
il Comune di San Vito di Cadore;
il Comune di Vodo di Cadore;
la Comunità Montana della Valle del Boite.

2.2. La s.r.l. Idroelettrica Alpina eccepiva l'inammissibilità degli interventi, rilevando che tutti i soggetti intervenienti risultavano legittimati ex se all'impugnazione in via principale in quanto direttamente coinvolti nella vicenda e, comunque, parti attive del procedimento, dal che conseguiva che avrebbero avuto l'onere di impugnare a pena di decadenza il provvedimento.

3. Con la sentenza impugnata il TSAP, dopo avere riunito i ricorsi ed avere disatteso l'eccezione di inammissibilità degli interventi, rilevata la necessità, perché logicamente prioritario, dell'esame delle censure formulate nel ricorso n. 282 del 2012 contro la Delibera della Giunta della Regione Veneto (DGRV) n. 2100 del 7 dicembre 2011, nella parte in cui, secondo la tesi sostenuta nel ricorso, tale delibera derogando al procedimento previsto dagli 10 artt. 7 e ss. del R.D. n. 1775 del 1933, aveva irragionevolmente anticipato la selezione tra le domande dei concorrenti all'esito del parere della Commissione tecnica, prevedendo che tale selezione avvenisse a monte dell'espletamento dell'istruttoria, Ric. 2015 n. 24854 sez. SU - ud. 09-05-2017 -4- senza che fosse preceduta da una qualsiasi valutazione in materia ambientale. La priorità del relativo motivo veniva ravvisata perché il suo accoglimento, determinando il travolgimento dell'intera procedura, avrebbe [avuto] come conseguenza l'assorbimento, per pregiudizialità logica, delle ulteriori censure rivolte contro l'esito delle valutazioni espresse dalla Commissione in sede di gara>>. Il motivo veniva ritenuto fondato sotto due distinte ragioni, espressamente dette autonomamente rilevanti, cioè per violazione di legge e per eccesso di potere. Accolto, dunque, il ricorso n. 282 del 2012 sotto tale profilo, le altre censure su cui esso si basava venivano dichiarate assorbite, mentre il ricorso proposto dalla società Hydro Piave veniva dichiarato in conseguenza improcedibile.

4. Al ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, hanno resistito con separati controricorsi, la Regola Generale o Granda di San Vito di Cadore, Regola di Chiapuzza e Costa e la Regola di Vallesella Resinego e Serdes da un lato, dall'altro la s.r.l. Energy Idro Piave, e dall'altro ancora il Comune di Cortina d'Ampezzo, il Comune di Borca di Cadore, il Comune di San Vito di Cadore, il Comune di Vodo di Cadore, l'Unione Montana della Valle del Boite (già Comunità Montana della Valle del Boite, la Magnifica Regola Grande

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