Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2021, n. 36482
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la seguente SENTENZA sul ricorso 15115-2016 proposto da: PERUZZI PIERO ANTONIO, rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato G A;- ricorrenti - nonchè contro GADDINI PIERINA, VALCHIUSI MARCELLO, MARCHETTI SERGIO, TERRANOVA ROSARIO, TERRANOVA PAOLA, TERRANOVA VINCENZO, TERRANOVA MARCO, GRIGIONI CARLA, GRIGIONI GIOVANNA, MARRONI VALERIA, LA ROCCA MARIA, SOTTANI PASQUINA, SOTTANI FRANCESCA, SOTTANI ENZO, SOTTANI ANDREA, SESTINI LUANA, SESTINI CARLO, SESTINI PAOLO, FANCIULLACCI PAOLO ANTONIO, BRANDI VINCENZO, PAPINESCHI SELICA, FAMBRINI MARIA GRAZIA, ANTONELLI ADRIANA, PIGNOLONI UMBERTO;- intimati - avverso la sentenza n. 2087/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/12/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. S G;lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F C;Fatti di causa L'avv. P A P ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Lucca, tutti i condomini del Condominio Settembre Lucchese, soggetti che aveva difeso contro l'impresa costruttrice dello stabile comune, in causa civile sviluppatasi su due gradi di giudizio. I condomini Fambrini ed altri tre definivano immediatamente la lite con il professionista mediante transazione, mentre gli altri resistevano alla pretesa. Ad esito del giudizio, il Tribunale lucchese ebbe a rilevare la cessata materia del contendere tra l'attore ed i condomini Fambrini, Pignoloni, Antonelli e Marroni;a ritenere valida la transazione raggiunta dal professionista con i condomini Gaddini, Valchiusi, Marchetti, Terranova e Sottani, già nel corso della lite contro il costruttore, sicché rigettò la pretesa svolta dal P contro detti soggetti;a condannare i residui tre condomini - F, P e B - al pagamento, in solido fra loro, verso il professionista della somma di C 3.267,68 a titolo di saldo del compenso professionale dovuto. L'avv. P propose gravame avanti la Corte d'Appello di Firenze, che resistendo i condomini evocati, ebbe a rigettare l'impugnazione, osservando come corretta era stata la regolamentazione delle spese di prime cure in ragione delle statuizioni circa il merito della contesa adottate dal Tribunale e come corretta era stata la determinazione del saldo residuo dovuto dai tre condomini condannati posto che la maggior pretesa, richiesta in causa dal professionista, si fondava su poste rinunciate poiché non evidenziate nella nota spese depositata nella causa vinta contro l'impresa costruttrice. P A P ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi. Tutti i resistenti, ritualmente evocati sono rimasti intimati. Il P.G. nella persona della dott.ssa Francesca Ceroni ha concluso per iscritto chiedendo l'inammissibilità o rigetto del ricorso, ed, in assenza di apposita istanza di trattazione orale, il Collegio ha definito la questione come illustrato nella presente sentenza. I Ragioni della decisione Il ricorso proposto da P A P s'appalesa infondato, sicché va rigettato. Con il primo mezzo d'impugnazione proposto il ricorrente denunzia omessa motivazione e pronuncia circa il primo motivo di gravame, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che erroneamente la Corte gigliata ebbe a ritenere di qualificare siccome transazione l'accordo raggiunto dai condomini Gaddini ed altri quattro nel corso della lite da lui patrocinata contro il costruttore, segnatamente in sede di giudizio d'appello. Difatti, a suo
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