Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2003, n. 16638
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Aula 'A' REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLO 6 6 3 8 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V M Presidente R.G.N. 1727/01 Cron. 34014 Dott. P C Rel. Consigliere Dott. A D R Consigliere Rep. Dott. R F Consigliere Ud.16/05/03 Dott. M L T Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S V, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
L M, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato P B, che lo rappresenta e difende 2003 unitamente all'avvocato G B, giusta 2983 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 7006/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 05/10/00 R.G.N. 1482/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. P CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PTI che ha concluso per il Generale Dott. M rigetto del ricorso. ÷ -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 3 novembre 1997 M L, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze dell'ENEL S.p.a. dal 16 settembre 1963 al 31 : gennaio 1997 in qualità di cantierista e di avere regolarmente e con ± continuità percepito nel corso del rapporto la trasferta forfetaria, l'indennità di guida, l'indennità di cantiere, l'indennità di lavori in galleria ed il Кино compenso per lavoro straordinario, chiese che il Pretore di Torino condannasse la predetta Società al pagamento della differenza dovutagli per l'omesso calcolo di queste indennità nella base per la determinazione dell'indennità di anzianità. Il Pretore accolse la domanda. Parzialmente accogliendo l'appello dell'ENEL, il Tribunale di Torino ha escluso dalla base di calcolo il 75 % dell'indennità di trasferta, conseguentemente riducendo la somma al ricorrente dovuta. Osserva il giudicante (per quanto attiene alla materia che giunge in sede di legittimità) che l'indennità di cantiere, poiché è dovuta (come dispone l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro) per ogni giorno di presenza in cantiere, e pertanto per il solo fatto della presenza sul lavoro e senza riferimento alle spese sostenute, ha indubbia natura retributiva. Ed essendo stata erogata al Lazzarotto con continuità, deve essere compresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità. Considerando poi che, in base al predetto art. 15, il "rimborso giornaliero spese vitto ed alloggio" (come normativamente qualificato) era condizionato alla presenza in cantiere (a pié di lista nei primi trenta giorni, e poi forfetizzato) e che tuttavia per una parte (25 %), l'indennità, nei giorni - 3 nei quali il rimborso non era erogato, era corrisposta a titolo di "fermo camera” ed anche indipendentemente dalla presenza in cantiere, e ritenendo irrilevante la qualificazione normativa delle relative somme, il Tribunale afferma che in questa limitata misura il compenso assumeva natura retributiva. E, rilevando che la relativa somma era stata concretamente disco erogata con continuità (in quasi tutti i mesi), ne riconosce la sua calcolabilità, ai sensi dell'art. 212 cod. civ., vecchio testo, per la quantificazione dell'indennità di anzianità da accantonarsi al 31 maggio 1982. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'E.N.E.L. S.p.a., percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria;
Marcello Lazzarotto resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 3600 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1362 - 1371 e dell'art. 2121 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. a. la qualificazione di un'erogazione da parte del datore come rimborso spese deve essere fatta considerando la qualificazione contrattuale data dalle parti all'erogazione ("è al contratto collettivo che occorre riferirsi, in prima istanza, per stabilire se un certo esborso fatto dal datore al dipendente sia retribuzione ovvero rimborso spese") ed il fondamento economico dell'erogazione, quale riequilibrio del dovere di diligenza nelle attività