Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/09/2003, n. 12986
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La dichiarazione integrativa con definizione automatica di cui all'art.38 della legge n.413 del 1991 deve ricomprendere tutte le imposte e tutti i periodi di imposta per i quali non fossero scaduti, alla data del 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento di cui all'art.43 d.P.R. n.600 del 1973, anche se, relativamente ad essi, risultavano intervenuti accertamenti parziali (che non restano, per l'effetto, privi di efficacia a seguito della sua presentazione), mentre la sua validità deve ritenersi condizionata al versamento, con riferimento a ciascuna imposta, di importi percentuali variamente parametrati in relazione all'ammontare dell'originaria dichiarazione, ed alle diverse categorie di contribuenti.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. O M - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 3 maggio l999 da:
Amministrazione finanziaria dello Stato - Ufficio distrettuale delle condono. II. DD. di Conegliano - in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
Z G &C. s.n.c. - con sede in Santa Lucia di Piave, alla via Mazzini, n. 64, ed elettivamente domiciliata in Conegliano, alla via A. Parrilla, n. 7, presso il rag. M F;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto - sez. 15^ - n. 57 del 17 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2003 dal Consigliere Dott. M O;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R R, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio delle II.DD. di Conegliano, a seguito di processo verbale di constatazione della G.d.F., notificava il 4 maggio 1992 alla s.n.c. Z G &C., ai sensi dell'art. 41 - bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, avviso di accertamento parziale di un
maggiore imponibile I.lo.r., per l'anno 1986, che veniva impugnato dalla società, la quale eccepiva che nelle more aveva definito l'intero periodo d'imposta mediante la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 38, l. 30 dicembre 1991, n. 413). L'impugnazione "accolta" dalla Commissione tributaria di 1^
grado di Treviso, che dichiarava estinta la controversia, e la decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 17 marzo 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale ribadiva che l'operatività della definizione automatica conseguente alla dichiarazione integrativa della contribuente si estendeva anche all'accertamento parziale, perché secondo il disposto dell'art. 33, 1^ co., l. n. 413/91, questo si considerava non accertato. L'Amministrazione finanziaria dello Stato ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimata società non resisteva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 62, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 360, n. 3, c.p.c, deduce che la definizione automatica di un periodo d'imposta, relativamente al quale alla data del 31 dicembre 1991 non erano scaduti i termini per l'accertamento ex art. 43. d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, prevista dall'alt. 38 (c.d. condono tombale in assenza di accertamento) della l. 20 dicembre 1991, n. 413, pur non essendo preclusa, stante il disposto dell'art. 33, 1^ co., dall'emissione di un avviso di accertamento parziale, effettuato ai sensi dell'art. 41 - bis, d.p.r. n. 600/73, non estingueva la controversia concernente il maggior
reddito parzialmente già accertato, la quale, come desumibile dall'alt. 36, l. n. 413/91, avrebbe potuto essere definita unicamente con la presentazione della dichiarazione integrativa semplice prevista dall'alt. 32 della stessa legge.
Il motivo è infondato.
Il titolo 6^ (disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie) della l. 20 dicembre 1991, n. 413, stabiliva all'art. 38, 1 co., che "il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 34 (periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente all'1 ottobre 1991 era stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'art. 41 - bis, d.p.r. n. 600/73), che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e l' imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo".
L'operatività della disposizione anche all'ipotesi di notifica di accertamento parziale, corollario della previsione dell'art. 33, 1 co., d.p.r. n. 413/91, che "ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41 - bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, si considerano non accertati", ed il richiamo della norma all'art. 36, 1 co., (nel testo vigente sino al 27 giugno 1992, i cui effetti furono fatti salvi dalla l. 24 marzo 1993, n. 75), secondo il quale "per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30-9-1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 1-6-1992, la
controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa" configuravano, dunque, una duplice modalità di godimento della definizione agevolata della pendenza tributaria per il contribuente, al quale fosse stato notificato un avviso di accertamento parziale relativamente ad un periodo d'imposta condonabile.
La prima, rappresentata dalla presentazione di una dichiarazione integrativa semplice, ai sensi dell'art. 34, 1 co., l. n. 413/91, che non comportava la definizione automatica del periodo d'imposta al quale si riferiva l'accertamento parziale e l'estinzione della controversia insorta con la sua impugnazione, ma soltanto l'improseguibilità del giudizio, ove l'imponibile indicato nella dichiarazione non fosse stato inferiore a quello accertato, e che non costituiva ostacolo all'ulteriore attività degli uffici tributali diretti all'accertamento dell'imponibile del periodo alle condizioni e nei limiti indicati dal successivo art. 37 (cfr. contra: Cass. civ., sez. 5^, sent. 22 maggio 2002, n. 7478). La seconda, costituita dalla dichiarazione integrativa con definizione automatica, che a norma dell'art. 38, 2 co., l. n. 413/71, doveva comprendere tutte le imposte e tutti i periodi
d'imposta per i quali non erano scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'art. 43, d.p.r. n. 600/73, anche se relativamente ad essi erano intervenuti accertamenti
parziali, e che era condizionata al versamento, con riferimento a ciascuna imposta, di porti percentuali variamente parametrati in relazione all'ammontare dell'originaria dichiarazione ed alle diverse categorie di contribuenti. La ricorrente non censura con l'impugnazione tale ricostruzione della disciplina agevolativa dettata dalla l. n. 413/91 in presenza di accertamento parziale (cfr. in senso conforme: circ. Min. fin., dir. gen. II.DD., n. 12/7/1033 del 9 maggio 1992), alla quale correttamente si è rifatta la decisione impugnata, ma nega che gli effetti della dichiarazione integrativa per la definizione automatica dei periodi d'imposta non accertati, prevista dall'art. 38, l. cit., valessero ad assorbire quelli della dichiarazione integrativa semplice richiesta per la definizione degli accertamenti parziali e includessero la definizione non soltanto dei maggiori imponibili relativamente ai quali non erano ancora scaduti i termini per l'accertamento, ma anche di quelli già parzialmente accertati per i medesimi periodi.
Orbene, la formulazione dell'alt. 33, 1^ co., l. n. 413/91, nonostante la desumibilità da essa della definibilità con dichiarazione integrativa semplice delle controversie insorte con T impugnazione degli accertamenti parziali, non autorizza una interpretazione limitativa delle disposizioni contenute nell'art. 38, 1 e 2 co., cit. l., secondo cui il c.d. condono tombale si estendeva a tutte le imposte e periodi d'imposta in relazione ai quali non erano scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento, in essi compresi quelli relativamente ai quali erano già stati notificati accertamenti parziali, giacché dalla stessa deriverebbe, in contrasto con il testo e la ratio della norma, l'impossibilità della definizione automatica di una parte dell'imponibile dei periodi condonabili, benché i redditi originariamente indicati dal contribuente dovessero essere inclusi per l'intero nella dichiarazione integrativa ed in base ad essi andassero determinati i versamenti necessari al godimento del beneficio.
Ancora più arbitraria, inoltre, sarebbe la conclusione che soltanto la definitività degli accertamenti parziali conseguente alla presentazione della dichiarazione integrativa disciplinata dall'art. 36, l. n.413/91, avrebbe consentito al contribuente di richiedere la
definizione automatica dei relativi periodi d'imposta (cfr.: Cass. civ., sez. 5^, sent. 8 agosto 2000, n. 10385), poiché la dichiarazione integrativa semplice di imponibili non inferiori a quelli parzialmente accertati, oltre a non consentire l'estinzione delle controversie derivanti dall'impugnazioni di tali accertamenti, ma unicamente la loro improseguibilità, avrebbe comportato, in tale ipotesi, l'imposizione per la fruizione del c.d. condono tombale di un onere, non previsto dalla legge, dell'accettazione degli effetti di accertamenti contestati e del duplice obbligo del versamento dei tributi sugli interi imponibili parzialmente accertati e del concorrente pagamento degli importi percentuali sull'imposte lorde e le addizionali risultanti dalle dichiarazioni originarie riferite agli interi periodi. All'infondatezza dell'unico motivo segue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese non essendosi costituita la intimata.