Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/2012, n. 20679
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La riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata dall'occupazione ai fini di ricerca archeologica ha natura di obbligazione indennitaria che, in quanto riferita alla lesione dell'altrui interesse a prescindere dal contegno illecito e dalla colpa, si risolve nell'obbligo di versare un compenso per lo più limitato alla perdita della disponibilità del bene nell'ipotesi di occupazione temporanea, che assume i caratteri della valutazione equitativa.
L'occupazione a fini di ricerca archeologica costituisce attività lecita della P.A., diretta a realizzare l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e alla promozione della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.). Ne consegue la piena giustificazione tanto del sacrificio definitivo della proprietà (art. 56 legge n. 1089 del 1939), quanto della limitazione del suo uso e godimento (artt. 3 e 21 legge citata).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE LU - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria C. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2148 del R.G. anno 2006 proposto da:
FIGI s.r.l. già Autostart s.r.l. ele.te dom.ta in ROMA, via Mantegazza 24 presso LU AR con gli avv.ti Durano Lorenzo e Mazzara Roberto del Foro di Brindisi dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 648 della Corte d'Appello di Lecce depositata il 27.10.2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6-11- 2012 dal Consigliere Dott. LU MACIOCE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1994 la soc. Autostart propose innanzi al Tribunale di Lecce opposizione alla determinazione della indennità di occupazione legittima afferente il periodo nel quale, con D.M. 14 febbraio 1983, il Ministero per i Beni Culturali aveva autorizzato
l'occupazione del cantiere su immobile in Brindisi di proprietà di essa esponente a causa del fatto che erano stati individuati nell'area reperti archeologici;
essendo l'occupazione durata sino al 7.3.1984 ed essendo stata offerta l'irrisoria indennità di L. 19.017.020, a Autostart ne chiese la giusta determinazione L. n. 2359 del 1865, ex art. 74 e segg.. Il Tribunale liquidò alla istante la
somma di Euro 187.615 ma la Corte di Lecce, accogliendo l'appello dell'Amministrazione, con sentenza 27.10.2005 respinse la domanda. Affermò la Corte in motivazione: che alla luce del rinvio che la L. n. 1089 del 1939, art. 43 operava alla L. n. 2359 del 1865, art. 68
(che consentiva il risarcimento in relazione a detta occupazione con riguardo alla perdita dei frutti ed alla diminuzione di valore dell'area) la norma andava interpretata nel senso che fosse autorizzata la