Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45470

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45470
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KAZI NURISLAM nato il 19/07/1977 avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIUDICE DI PACE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI L che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata eop ,Rrra (vlss Q-unro -1.3 »2- P/ l JL, C(.. (100D,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova dichiarava K N colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda.

2. Ricorre per cassazione il difensore di K N, deducendo violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. per errata dichiarazione di assenza dell'imputato e mancanza di effettiva conoscenza del procedimento penale. In occasione della sua identificazione, K N non aveva nominato un difensore di fiducia;
la polizia giudiziaria gli aveva nominato un difensore d'ufficio presso il cui studio erano state eseguite le notifiche, non essendo il soggetto in grado di eleggere domicilio. Il ricorrente richiama il dettato delle Sezioni Unite, I e riferiva di avere eccepito l'inidoneità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il Giudice di Pace aveva disposto ricerche dell'imputato che era risultato di fatto irreperibile;
la notifica era stata rinnovata sempre secondo l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: tuttavia, il Giudice di Pace aveva dichiarato l'assenza dell'imputato. Ne derivava la nullità assoluta del procedimento e della sentenza impugnata.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, I, Rv. 279420). A ben vedere, la mancata instaurazione di un rapporto con
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