Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45470

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45470
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KAZI NURISLAM nato il 19/07/1977 avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIUDICE DI PACE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI L che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata eop ,Rrra (vlss Q-unro -1.3 »2- P/ l JL, C(.. (100D,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova dichiarava K N colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda.

2. Ricorre per cassazione il difensore di K N, deducendo violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. per errata dichiarazione di assenza dell'imputato e mancanza di effettiva conoscenza del procedimento penale. In occasione della sua identificazione, K N non aveva nominato un difensore di fiducia;
la polizia giudiziaria gli aveva nominato un difensore d'ufficio presso il cui studio erano state eseguite le notifiche, non essendo il soggetto in grado di eleggere domicilio. Il ricorrente richiama il dettato delle Sezioni Unite, I e riferiva di avere eccepito l'inidoneità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il Giudice di Pace aveva disposto ricerche dell'imputato che era risultato di fatto irreperibile;
la notifica era stata rinnovata sempre secondo l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: tuttavia, il Giudice di Pace aveva dichiarato l'assenza dell'imputato. Ne derivava la nullità assoluta del procedimento e della sentenza impugnata.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, I, Rv. 279420). A ben vedere, la mancata instaurazione di un rapporto con il difensore d'ufficio nominato non può integrare la sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento, atteso che l'atto della polizia giudiziaria non presupponeva alcuna pendenza del procedimento né, tanto meno, l'emissione di un decreto di citazione a giudizio per una determinata udienza. Si deve ricordare che le Sezioni Unite hanno indicato un "modello" cui si è ispirato il legislatore del 2014: "l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione". La sentenza, correlando l'art. 420 bis e l'art. 420 quater cod. proc. pen. osserva che "questa previsione è particolarmente utile a comprendere che tutte le citate condizioni per procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. corrispondono ad una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio". Le ipotesi previste dall'art. 420, bis, comma 2, cod. proc pen., quindi, non possono essere interpretate come forme di presunzione reintrodotta su rrettizia mente. Inoltre, il termine "procedimento" utilizzato nella norma non indica affatto una nozione più ampia di quella descritta dal termine "processo": cosicché viene espressamente esclusa l'esistenza di "obblighi di diligenza nel tenersi informato sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria". Infine, l'elezione di domicilio deve essere "seria e reale": affermazione fatta dalle Sezioni Unite proprio con riferimento agli indagati stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia. Questa Corte, sia pure pronunciando in tema di rescissione del giudicato, ha ribadito, anche dopo la sentenza Sez. U, I, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6 , n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). La conoscenza del contenuto della vocatio in iudicium non può essere presunta, né legale, ma deve essere effettiva e, quindi, la prec:edente elezione di domicilio, nonostante la previsione dell'art. 420 bis cod. proc. pen., non legittima la dichiarazione di assenza se tale conoscenza non è certa. La sentenza Sez. 6, Cappelli, sottolinea esattamente che "la presunzione relativa di conoscenza, che le stesse Sezioni Unite fanno derivare dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, cod. proc. pen., con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via): soltanto in questo caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario. Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell'art. 1151, comma 4, cod. proc. pen., per la sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio che sia: in tal caso, infatti, la notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio. Ciò non vuol dire, ovviamente, che la disposizione dell'art. 161, comma 4, cit., debba intendersi tamquam non esset: essa, infatti, rimane pur sempre la regola generale, nelle ipotesi ivi stabilite, per la notificazione di tutti gli atti del procedimento e del processo diversi dalla vocatio in iudicium. Per quest'ultima, invece, considerando la sua funzione essenziale ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione così eseguita, quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato". Pertanto, anche se la notifica all'imputato del decreto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante la consegna al difensore d'ufficio non può ritenersi nulla, tale notifica non è sufficiente per una dichiarazione di assenza che, pertanto, è nulla. In effetti, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, il giudice deve verificare l'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (Sez. 6, n.19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264 - 01). La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio allo stesso Giudice di Pace che, attesa la nullità della dichiarazione di assenza e l'inutilità delle ricerche effettuate prima della rinnovazione della notifica, disporrà la sospensione del processo.
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