Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/03/2019, n. 08984

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/03/2019, n. 08984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08984
Data del deposito : 1 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: B G nato a OSTIGLIA il 18/07/1943 avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere V P;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 07/06/2017, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata. dal Tribunale di Genova, in data 08/05/2014, nei confronti di B G, in relazione ai reati di riciclaggio e falso per induzione a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla ritenuta sussistenza del reato presupposto (essendovi stato non già una vendita ma un mero contratto di noleggio dei beni), contraddittoriamente affermata e poi esclusa in un passaggio della motivazione;
alla legittimazione della società concessionaria dei beni in leasing, in forza del contratto stipulato con la società polacca proprietaria degli stessi, a trasferirli (rectius concederli in noleggio) alla società amministrata dal ricorrente;
alla configurabilità al più di un'ipotesi di autoriciclaggio (all'epoca non ancora punibile) in quanto il B era "a capo" di tutte e tre le società ed avrebbe quindi concorso nella appropriazione indebita (si lamenta, al riguardo, la "assoluta carenza probatoria" in ordine ai rapporti tra la società concedente, la società amministrata dal B e la società libica destinataria finale dei beni). Con memoria depositata il 27/10/2018, il ricorrente ha insistito per la trasmissione del ricorso ad una Sezione ordinaria, insistendo per l'accoglimento delle varie censure prospettate. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'Appello ha ribadito la fondatezza dell'ipotesi accusatoria a carico del B, quale legale appresentante della OMICRON'S s.r.I., in relazione al riciclaggio di due macchinari provento di appropriazione indebita perché, pur concessi in locazione finanziaria dalle società proprietarie (polacche) alla società OM STEEL, erano stati ricevuti dalla società del ricorrente e presentati per l'esportazione in favore della OMICRON'S LIBIA CONSTRUCTION;
nonché in relazione ad altrettanti reati di falso per induzione perpetrati dal ricorrente traendo in inganno lo spedizioniere che redigeva le bollette doganali in cui si attestava la qualità di proprietario, in capo alla OMICRON'S, dei beni presentati per l'esportazione. In particolare, la Corte d'Appello ha esaminato e disatteso i motivi di ricorso, anzitutto respingendo la tesi secondo cui la società concessionaria dei beni in leasing era legittimata a disporre dei beni anche cedendoli a terzi (essendo invece intervenuta l'interversione del possesso, e quindi il reato, nel momento in cui la OM STEEL aveva disposto uti dominus dei beni stessi, cedendoli alla OMICRON'S). Ha poi respinto il motivo imperniato sulla buona fede dell'imputato - prospettata dalla difesa sulla scorta di un contratto di noleggio tra OM STEEL e OMICRON'S, prodotto in dibattimento - da un lato sottolineando la circostanza sospetta per cui l'esistenza di un tale contratto non era mai stata prospettata nel corso delle indagini, dall'altro osservando che la malafede del ricorrente era comprovata anche dal fatto che questi si era qualificato come proprietario presso lo spedizioniere, inducendolo a redigere una bolletta falsa anche sulla scorta di una fattura di vendita alla OMICRON'S LIBIA (fattura che nell'atto di appello veniva incomprensibilmente connessa a un negozio simulato e quindi ad una apparente vendita). Inoltre, la Corte d'Appello ha disatteso l'ulteriore argomento difensivo, secondo cui difettava comunque una condotta idonea ad occultare la provenienza delittuosa del bene, non solo evidenziando la rilevanza, in tal senso, della stessa attività volta ad esportare in un Paese extraeuropeo il provento del delitto, ma anche sottolineando che tale condotta era stata nella specie corredata dalla falsa dichiarazione doganale. Infine, la Corte territoriale ha respinto anche l'argomento imperniato sul possibile concorso del B nell'appropriazione indebita (con conseguente non punibilità per il riciclaggio): al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che «nulla sappiamo dei rapporti tra la OM STEEL e la OMICRON'S, ma nulla ci autorizza a pensare che i due soggetti erano in combutta per frodare il locatore dei beni. E lo stesso appello sul punto non deduce alcuna circostanza di fatto suscettibile di un qualche approfondimento istruttorio» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). In relazione alle censure prospettate dalla difesa, deve anzitutto evidenziarsi la manifesta infondatezza dell'assunto (cfr. pag. 2 del ricorso) secondo cui la Corte d'Appello avrebbe "da ultimo" ammesso che il passaggio dei beni, dalla OM STEEL alla OMICRON'S, sarebbe avvenuto in forza di un contratto di noleggio: al contrario la Corte d'Appello, lungi dal ritenere attendibile la produzione difensiva, ha posto in rilievo - come già aveva fatto il primo giudice, anche per la mancanza di data certa e l'esistenza di altro coevo contratto di noleggio (cfr. il paragrafo della sentenza di primo grado dedicato alla valutazione delle prove) - le connotazioni "sospette" di quel contratto, perché mai prodotto prima del dibattimento e soprattutto perché l'ipotesi ricostruttiva non era mai stata prospettata nel corso delle indagini (cfr. il richiamo alla deposizione dell'operante). Nessun profilo di contraddittorietà può quindi essere ravvisato. Quanto alle altre doglianze, il percorso motivazionale come sopra riassunto sfugge alle censure prospettate dal ricorrente, dovendosi da un lato richiamare l'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D'altro lato, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Con specifico riferimento alla questione della non punibilità del B perché concorrente nell'appropriazione indebita dei beni, e quindi non punibile per il loro riciclaggio (in virtù della clausola che apre l'art. 648-bis) né per il delitto di autoriciclaggio (non essendo all'epoca dei fatti ancora entrata in vigore la relativa norma incriminatrice), il ricorso appare generico e privo delle necessarie connotazioni di autosufficienza. Dopo aver sostenuto l'insussistenza del reato presupposto per la presenza di un contratto di noleggio, e comunque la mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni in capo al ricorrente, la difesa lamenta il mancato apprezzamento dell'ipotesi ricostruttiva - diametralmente opposta - che vedrebbe il B quale dominus dell'intera operazione perché «a capo di tutte e tre le società, quella polacca, quella italiana e quella libica» (cfr. pag. 10 del ricorso). A sostegno di tale asserzione, peraltro, la difesa non solo non ha allegato al ricorso (né indicato con la necessaria specificità) la documentazione relativa ai collegamenti societari che la Corte avrebbe indebitamente trascurato, ma soprattutto non ha prospettato alcun tipo di integrazione istruttoria che - al di là della mera esistenza di un collegamento tra società - avrebbe consentito di ricondurre al B l'interversione del possesso dei beni condotti in locazione finanziaria dalla OM STEEL (ad es. condotte di istigazione in tal senso poste in essere dal ricorrente nei confronti dell'amministratore della predetta società): né, tantomeno, la difesa ha inteso confutare la già richiamata affermazione della Corte d'Appello secondo cui non era stata dedotta, sul punto, alcuna circostanza suscettibile di un qualche approfondimento istruttorio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende..
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi