Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1975, n. 2643

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Nella clausola della locazione di un bene mobile (nella specie una trattrice) che accordi al locatario la facolta, dopo la scadenza del contratto, di differire la restituzione della cosa fino al conseguimento del rimborso di spese erogate per conto del locatore (nella specie per lavori di manutenzione straordinaria), deve ravvisarsi una valida previsione convenzionale di diritto di ritenzione, soggetto all'applicazione, in via analogica, delle norme relative al pegno (artt 2790 e segg cod civ). il locatario che eserciti detto diritto di ritenzione e tenuto, pertanto, a custodire il bene in suo possesso, facendo quanto necessario per mantenerlo integro nella sua consistenza materiale e giuridica, ed incorre, in caso di inadempimento, in responsabilita per danni nei confronti del locatore, a nulla rilevando che quest'ultimo non si sia avvalso della possibilita di provvedere direttamente alle opere di conservazione del bene, chiedendone, eventualmente, il sequestro. ( V 44/57).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1975, n. 2643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2643
Data del deposito : 7 luglio 1975

Testo completo

Nella clausola della locazione di un bene mobile (nella specie una trattrice) che accordi al locatario la facolta, dopo la scadenza del contratto, di differire la restituzione della cosa fino al conseguimento del rimborso di spese erogate per conto del locatore (nella specie per lavori di
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