Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2020, n. 29636
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARIZZI FRANCESCO nato a PMO il 11/11/1961 VOLPE CHRISTIAN nato a PMO il 24/02/1979 avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di PMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di A F e V C ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 5/3/2019, con la quale, ritenuto il vincolo della continuazione sub capo a), è stata confermata la sentenza del Tribunale di Palermo (emessa 1'11/5/2017) che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di concorso in truffa e sostituzione di persona. Ricorso Avv. F D L per V C 1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità. In particolare, la doglianza attiene all'omesso apprezzamento di alcune tematiche fondamentali inerenti alle fattezze fisiche del ricorrente, quali il colore degli occhi (castani e non chiari) e l'età (34 anni a fronte dei 40 e più riferiti dalla p.o.), che la Corte di merito aveva risolto omettendo di fare riferimento alle analitiche contestazioni difensive riportate nell'atto di appello volte a censurare le congetture di tipo probabilistico e non provate su cui si era fondata la motivazione del giudice di prime cure.
1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, che la Corte d'appello aveva fondato su una formula di stile disancorata dai fatti oggetto di contestazione. In particolare, era stato omesso il tema se l'essersi finto marinaio costituisca un falso stato o qualità cui la legge attribuisca effetti giuridici come richiesto dall'art. 494 cod. pen. All'attribuzione della condizione di "marinaio" non conseguono effetti giuridici nell'ambito del rapporto ingannatorio.
1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della richiesta di riduzione dell'aumento di pena a
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di A F e V C ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 5/3/2019, con la quale, ritenuto il vincolo della continuazione sub capo a), è stata confermata la sentenza del Tribunale di Palermo (emessa 1'11/5/2017) che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di concorso in truffa e sostituzione di persona. Ricorso Avv. F D L per V C 1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità. In particolare, la doglianza attiene all'omesso apprezzamento di alcune tematiche fondamentali inerenti alle fattezze fisiche del ricorrente, quali il colore degli occhi (castani e non chiari) e l'età (34 anni a fronte dei 40 e più riferiti dalla p.o.), che la Corte di merito aveva risolto omettendo di fare riferimento alle analitiche contestazioni difensive riportate nell'atto di appello volte a censurare le congetture di tipo probabilistico e non provate su cui si era fondata la motivazione del giudice di prime cure.
1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, che la Corte d'appello aveva fondato su una formula di stile disancorata dai fatti oggetto di contestazione. In particolare, era stato omesso il tema se l'essersi finto marinaio costituisca un falso stato o qualità cui la legge attribuisca effetti giuridici come richiesto dall'art. 494 cod. pen. All'attribuzione della condizione di "marinaio" non conseguono effetti giuridici nell'ambito del rapporto ingannatorio.
1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della richiesta di riduzione dell'aumento di pena a
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