Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2019, n. 08229

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2019, n. 08229
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08229
Data del deposito : 22 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21687-2016 proposto da: USTOVIC DZENITA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FILIPPO NICOLAI

16, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentata e difesa dagli avvocati TOMMASO PIO LAMONACA e GUSEPPE MAVELLI;

- ricorrente -

contro

M DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e diende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 444/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIG SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati L P per delega degli avvocati T P L e G M e V C per l'Avvocatura Generale dello Stato. F D C U D, cittadina bosniaca residente a Sarajevo, propone ricorso per cassazione con tre motivi nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella controversia introdotta con la domanda di condanna del Ministero della difesa al pagamento di differenze retributive e contributive per complessivi euro 217.690,19, in relazione al lavoro prestato dalla stessa ricorrente dal 1° ottobre 2001 al 31 ottobre 2010 quale addetta a mansioni varie quale operaia specializzata - sarta presso il Contingente Nazionale Carabinieri in Bosnia, colà impegnato in missione per conto della NATO in esecuzione degli accordi di Dayton. Il giudice d'appello, richiamando la sentenza di queste Sezioni unite 26 luglio 2011, n. 16248, ha rilevato che ai fini della Ric. 2016 n. 21687 sez. SU - ud. 13-03-2018 -2- individuazione del giudice provvisto di giurisdizione sulle controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla Nato, trovava applicazione la Convenzione di Londra, ratificata in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, e segnatamente l'art. 9, n. 4, secondo cui le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori di salari e le condizioni per la protezione dei lavoratori sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente;
i lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come membri di tale forza arnnata o di tale elemento civile, con la conseguenza che essi sono assoggettati alla giurisdizione e al diritto dello Stato ospitante. Il Ministero della difesa resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.
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