Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20439

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20439
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE PO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
sentite le conclusioni della parte civile che ha chiesto sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare LUIGI MARIA FLAMINI, ha concluso per l'annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'episodio contestato in forma tentata con il rigetto del ricorso per il resto;
sentito il difensore della parte civile avv. ANTONIO MARINO che ha concluso per la conferma della condanna;
sentito il difensore dell'imputato avv. GIUSEPPE MASSARI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2019 del G.i.p. del Tribunale militare di Napoli che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto PP PE (appuntato scelto dei Carabinieri effettivo presso la squadra trasporti della Compagnia Comando e Servizi dell' 110 Rgt. CC Regione 'Puglia') colpevole dei reati militari di: i) diffamazione continuata pluriaggravata ai sensi degli artt.81, cpv., cod. pen., 47, num.2, e 227, commi 1 e 2, cod. pen. mil . pace, ai danni di numerosi militari del predetto reparto e, in generale, di tutto il Reggimento riferendo, tra l'altro, gravi irregolarità nella gestione amministrativa degli automezzi militari, dell'utilizzo per fini privati del posto di manutenzione e dell'orario straordinario mediante l'invio di due esposti anonimi senza data (lettera A della rubrica) ;
ii) tentata diffamazione pluriaggravata ai sensi degli artt.56 cod. pen., 47, num.2, e 227, commi 1 e 2, cod. pen. mil . pace, per avere posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il reato di diffamazione, confezionando un esposto anonimo diffamatorio nei confronti di altri militari di contenuto analogo agli altri due, senza data e sigillato in busta chiusa recante all'esterno la dicitura 'al Comandante dell' 11 0 Battaglione Carabinieri 'Puglia' ed all'interno, come destinatario, il sostituto Procuratore militare di Napoli (lettera B della rubrica);
e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare (così determinata: mesi sei per il reato più grave rappresentato dall'invio del primo esposto sub A aumentati di mesi due per il secondo esposto inviato e di un ulteriore mese per il tentativo sub B, con giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate rispetto alle circostanze generiche) oltre al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese di rappresentanza in favore della parte civile costituita Gìuseppe RT, rimettendo le parti avanti il giudice civile per la liquidazione del danno.

2. In particolare, la Corte militare di appello - nel respingere l'impugnazione del PE - ha osservato che nella fattispecie sussiste il reato contestato poiché, sebbene gli esposti anonimi inviati dall'imputato fossero diretti al Comandante dell' 11 0 Reggimento CC. Regione 'Puglia' in lettere chiuse, tuttavia la concreta organizzazione degli uffici militari permette di ritenere con certezza che una missiva indirizzata ad un comando o ad un titolare di comando è comunque oggetto di conoscenza di un ampio e non previamente determinabile numero di persone quali, appunto, gli addetti all'ufficio ricezione atti, agli uffici di segreteria ed agli uffici competenti per le questioni dedotte nell'esposto stesso.

2.1. Inoltre, la Corte territoriale ha escluso, nella fattispecie, la sussistenza dell'invocata esimente del diritto di critica in considerazione della falsità dei fatti rappresentati negli scritti anonimi (come accertato dalla polizia giudiziaria) e del tono allusivo a violazioni di legge che si reputavano commesse dai soggetti indicati nelle stesse missive.

2.2.Infine, la Corte di appello ha respinto le censure riguardanti l'entità della pena ritenuta congrua ed adeguatamente motivata dal primo giudice ed ha escluso che la mancata presentazioni di conclusioni scritte ad opera della parte civile equivalesse alla revoca della costituzione considerato che la stessa parte privata aveva rassegnato le proprie conclusioni oralmente.

3. Avverso la predetta sentenza PP PE, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.227 cod. pen. mil . pace, e degli artt.43 e 51 cod. pen. Al riguardo il ricorrente osserva che il compendio probatorio emerso dalle indagini preliminari è insufficiente

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