Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11288

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11288
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. C A M, nato a Sanremo il 20/05/1972, rappresentato ed assistito dall'avv. A A, di fiducia 2. S E, nato a Sanremo il 12/10/1954, rappresentato ed assistito dall'avv. A M, di fiducia avverso la sentenza n. 348/22 in data 10/06/2022 della Corte di appello di Genova, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, F B, ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10/06/2022, la Corte di appello di Genova, giudicando in sede di rinvio come disposto dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 33251 del 26/05/2021 della sesta sezione penale, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia in data 27/03/2019, impugnata dagli imputati A M C ed E S, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., riduceva la pena nei confronti del C a mesi otto di reclusione e nei confronti dello S a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione al reato di corruzione impropria per l'esercizio della funzione.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di A M C e di E S, sono stati proposti distinti ricorsi per cessazione, per lamentare i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso di A M C. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale, dopo aver dato rilievo in concreto esclusivamente ad elementi favorevoli al ricorrente caratterizzanti l'intera fattispecie, non ha utilizzato detti elementi per concedere allo stesso anche le circostanze attenuanti generiche: ne discende, pertanto, che la negazione del beneficio è derivato esclusivamente dall'assenza di confessione e/o collaborazione con l'autorità giudiziaria. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'onere della prova. Il giudicante, qualora non avesse voluto assolvere l'imputato, avrebbe almeno dovuto tenere in considerazione i dati pacifici rilevati dalle intercettazioni, che si sono sostanziati in un unico contatto tra il ricorrente e lo S, oltre che tutti gli elementi forniti dalla difesa che hanno messo in dubbio la tesi della pubblica accusa, per assolvere l'imputato quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen., o in subordine concedergli le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente procedere alla rideterminazione della pena. Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La dazione di denaro emersa dalle riprese audio-video non prova in alcun modo la causa illecita della stessa e non sono emersi elementi tali per cui il pagamento si possa qualificare come atto corruttivo, ben potendo lo stesso riguardare diversi rapporti leciti o illeciti tra i due.Quarto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. Non è stato superato il criterio di giudizio del "ragionevole dubbio".

4. Ricorso di E S. Unico motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Una volta accertata la responsabilità penale, la Corte territoriale ha ravvisato, in concreto, esclusivamente la sussistenza di elementi favorevoli al ricorrente che connotavano l'intera fattispecie, presupposto necessario per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., senza tener conto dei medesimi elementi anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.: di tal che, non può negarsi come il diniego di queste ultime sia stato giustificato solo dal mancato effettivo ravvedimento del reo.
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