Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2018, n. 55118
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIARO FILIPPO nato a PESCIA il 30/12/1978 avverso l'ordinanza del 15/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE A;sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che conclude per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 giugno 2018 il Tribunale di Pistoia ha confermato il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro di sostanze stupefacenti e materiale per la pesatura ed il loro confezionamento, nonché di una pistola con munizioni, oltre a denaro e telefoni cellulari, emesso dal P.M. in data 19 maggio 2018 a carico di F F, contestualmente rigettandone l'istanza di riesame proposta ex art. 324 cod. proc. pen. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del F, che ha dedotto due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto. 2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge con riferimento agli artt. 203, 253, 333, comma 3, cod. proc. pen., 41 T.U.L.P.S e 103 del d.P.R. n. 309/90, per avere la perquisizione ed il sequestro tratto origine non da una pregressa notizia di reato, ma da una fonte confidenziale indiretta, non verificata all'atto delle operazioni, né supportata da ulteriori elementi indiziari, e come tale inutilizzabile in ogni fase, anche procedimentale, ex art. 203, comma 1-bis, cod. proc. pen. In assenza del requisito del fumus commissi delicti, pertanto, non ricorrevano i presupposti per giustificare l'atto di perquisizione poi eseguito. Analoghe considerazioni investono l'art. 41 T.U.L.P.S., che non legittima la P.G. alla esecuzione di perquisizioni nel caso di una notizia di fonte confidenziale e in mancanza di una notizia fondata su indizi oggettivi della esistenza di armi. Né risultava esservi, nel caso di specie, alcuna operazione in corso diretta alla prevenzione o alla repressone del traffico di stupefacenti ex art. 103 d.P.R. cit., con l'indicazione di motivi idonei a derogare alla regola generale. La perquisizione ed il sequestro, infine, non sono stati disposti dall'A.G. e non rientrano, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguente nullità della prima e inutilizzabilità del secondo, trattandosi di atti eseguiti d'iniziativa dalla P.G. e senza alcuna autorizzazione da parte del Magistrato. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento al presupposto della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti riguardo all'intervenuto sequestro della somma di denaro contante, non integrabile con una motivazione ex post da parte del Tribunale e giustificato dall'impugnata ordinanza solo con la sua presunta natura di corpo del reato, dunque in assenza di qualsiasi elemento indiziario o probatorio a sostegno di tale tesi e senza tener conto dei numerosi elementi addotti dalla difesa al fine di giustificare la lecita provenienza della somma in sequestro.
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