Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 25/05/2023, n. 14648

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 25/05/2023, n. 14648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14648
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11012/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso lo studio dell’avvocato A GNERALE DELLO S (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente-

contro

P G S, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ANTONIO MUSA

21, presso lo studio dell’avvocato M G (MNDGPP42S28D643F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V G (VSCGPP44S12E333F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 971/2019 depositata il 21/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti di causa

Il curatore del fallimento della società Progetto Grano s.p.a., con atto di citazione del 20.12.2002, adiva il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna del Ministero dell’Economia e delle finanze e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli al pagamento della sorte, degli interessi moratori e del maggior danno ex art.1224, c.2, c.c. connessi al mancato pagamento delle restituzioni all’esportazione e del prefinanziamento ai quali aveva diritto, in quanto esportatrice di prodotti agricoli, richiesti per gli anni compresi fra il 1990 ed il 1997. Precisava, peraltro che la società Progetto grano, quando era in bonis, aveva promosso analoga doman da, con atto di citazione del 15.12.1997, in un giudizio successivamente dichiarato interrotto e non riassunto per effetto del fallimento. Il Tribunale partenopeo, previa nomina di un consulente tecnico d’ufficio, accoglieva la domanda ed acclarato l’inadempimento dell’amministrazione per la ritardata evasione delle istanze di restituzione all’esportazione presentate negli anni compresi fra il 1990 ed il 1997 determinava in sessanta giorni il termine di evasione delle istanze, sia per quelle presentate a partire dal 19.10.1994- epoca di entrata in vigore del D.M. n.678/1994, contenente il regolamento di attuazione della legge n.241/1990- che per quelle presentate in epoca anteriore. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n.971/2019, pubblicata il 21 febbraio 2019, di cui all’epigrafe rigettava l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane. Per quel che qui ancora rileva la Corte di appello riteneva che la questione della mora ex re relativa all’obbligazione di pagamento delle restituzioni e dei prefinanziamenti alla quale era tenuta l’Agenzia delle dogane non presentava il carattere della novità, essendo stata già considerata dal Tribunale per giustificare l’accoglimento delle domande sicché la censura sul punto esposta dall’Agenzia appellante era sicuramente ammissibile. E tuttavia la stessa era a giudizio della Corte infondata. Ed infatti, una volta ritenuto sussistente il termine ragionevole di giorni sessanta concesso all’Amministrazione per verificare l’esistenza del diritto al pagamento dei contributi, esso aveva “fatto sorgere in capo alla P.A. proprio l’obbligo di provvedere al pagamento ”… Secondo la Corte di appello “la peculiarità della fattispecie è tale da rendere inconcepibile la necessità della costituzione in mora ex art.1219 c.c., posto che questa deve ritenersi implicita nella originaria richiesta di pagamento del contributo”. D’altra parte, proseguiva la Corte di appello, poiché la liquidità ed esigibilità del credito non erano più in discussione non era comprensibile il senso della censura, decorrendo gli interessi pur sempre da quando il debito è liquido ed esigibile. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale ha resistito la Progetto Grano s.p.a. con controricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 22 maggio 2023. Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt.1219, 1182, 1224 e 1282 c.c., in relazione agli artt.269 e ss. del r.d. n.827/1924 ed al r.d. n.2440/1923. La Corte di
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