Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14867

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14867
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASIZZI SCALORA GIUSEPPE nato a NARDO il 25/06/1977 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di F B, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in 22/3/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca in data 27$/2018, confermava la affermazione della penale responsabilità di R S G per il reato di truffa in danno di F P M ed, esclusa l'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p., rideterminava il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, proponendo due motivi.

2.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato. Osserva che, in modo del tutto congetturale ed aprioristico, la Corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato, non valutato in modo adeguato tutte le complessive risultanze istruttorie.

2.2. Con il secondo motivo, in ragione dell'intervenuta esclusione dell'aggravante contestata, chiede la rimessione in termini per la riparazione ex art. 162-ter c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono tutte manifestamente infondate. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori
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