Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/09/2021, n. 24381

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/09/2021, n. 24381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24381
Data del deposito : 9 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e Sanzioni ORDINANZA amministrative sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25861/2018) proposto da: A F (C.F.: FRI XLA 58E19 Z112D), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a rogito Notaio Russmann del 9 luglio 2018, dagli Avv.ti. P P e M S ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Viale Angelico, n. 42, nonché Avv. PETROCCHI PIERO (C.F.: PTR PRI 40R22 D612F), in proprio, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., da se stesso ed anch'egli elettivamente domiciliato presso lo studio del citato Avv. M S, in Roma, Viale Angelico, n. 42;

- ricorrenti -

e COMUNE DI FIRENZE (C.F.: 013071104849), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti A S e D P e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
- controrícorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 385/2018 (pubblicata il 6 febbraio 2018);
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 29 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. A C;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c. .

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Giudice di pace di Firenze il sig. A F, cittadino tedesco, avanzava opposizione, nei confronti del Comune di Firenze, avverso alcuni verbali di accertamento di violazioni al c.d.s. 1992 notificatigli per diverse violazioni amministrative consistite nell'aver fruito dell'ingresso non autorizzato in alcune ZTL del suddetto Comune, deducendone la nullità e, comunque, l'inefficacia per inesistenza della notificazione dei predetti verbali, avvenuta presso lo stesso in Germania mediante diretto invio del plico a mezzo posta, attraverso l'E.M.O. (servizio privato di trasmissione atti). Aggiungeva l'opponente che lo Stato tedesco aveva espressamente rifiutato tale tipo di notificazione per gli atti amministrativi come risultava dalla comunicazione sull'entrata in vigore della Convenzione del 6 dicembre 1982, ragion per cui la notificazione dei verbali, così come avvenuta a mezzo posta, non avrebbe potuto considerarsi valida. Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze, il quale eccepiva, in primo luogo l'inesistenza/nullità della procura rilasciata al difensore per difetto di autenticazione in lingua italiana della stessa e per essere stata prodotta solo in fotocopia e, nel merito, insisteva nel rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 4628/2015 l'adìto Giudice di pace dichiarava l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dei verbali effettuata in Germania, rilevando che le dedotte irregolarità della notificazione erano state superate dal raggiungimento dello scopo.

2. Decidendo sull'appello formulato da A F e nella costituzione dell'appellato Comune di Firenze (che ribadiva l'eccezione di invalidità della procura dell'appellante, ricorrente in primo grado), il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 385/2018 (pubblicata il 6 febbraio 2018), rigettava il gravame in base all'assorbente ragione della fondatezza della dedotta eccezione di difetto di procura e condannava il difensore dell'appellante, in proprio, quale ritenuto falsus procurator, al rimborso, in favore dell'ente appellato, delle spese di costituzione e difesa.

3. Il soccombente appellante e il difensore dello stesso avv. P P, in proprio, hanno proposto congiuntamente, avverso la suddetta sentenza del Tribunale fiorentino, ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. sul presupposto dell'asserita erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inesistente la procura in atti allorquando il Comune, nel corso dell'intero giudizio, ne aveva eccepito soltanto la nullità.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2702 e 2703 c.c., prospettando l'erroneità della sentenza del Tribunale di Firenze laddove aveva dichiarato la procura redatta ed autenticata dal notaio tedesco addirittura inesistente, sul presupposto che non vi fosse alcuna certezza sull'autografia in quanto scritta in tedesco su un foglio ancora diverso dal testo della procura e pinzato con un timbro vuoto privo di riferimento all'ordine professionale notarile e che, inoltre, tale vizio discendeva anche dalla circostanza che la presunta autenticazione della firma non era scritta in lingua italiana, in contrasto con l'art. 122 c.p.c.
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