Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/03/2020, n. 07501

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/03/2020, n. 07501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07501
Data del deposito : 25 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 30105-2018 proposto da: SCEMAI' SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro C u temporc, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

CARO

62, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentata e /C\ difesa dall'avvocato D I;

- ricorrente -

contro

ADLR -

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 334/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARLA RFGION. \I ,E della CAl,ABRIA DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. R G C. Fatti e ragioni della decisione La

CTR

Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Scerfit srl avverso l'estratto ruolo indicato in ricorso sul presupposto della rituale notifica della cartella precedentemente emessa dall'agente della riscossione. Il giudice di appello ha ritenuto che la notifica della cartella fosse del tutto regolare in quanto eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo di raccomandata, risultando prodotti gli avvisi di ricevimento con i quali era stata notificato l'atto. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito l'Agenzia delle entrate -Riscossione con controricorso. La ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio. La CTR non avrebbe esaminato la documentazione prodotta concernente i soggetti dipendenti e amministratori della stessa società nonché la sede della società medesima, dalla quale risulterebbe l'illegittimità della notifica della cartella. Il motivo è inammissibile. La CTR, nella sua motivazione, ha affermato di avere esaminato la documentazione prodotta in ordine alla notificazione della cartella, ritenendola regolare. Ciò impedisce Ric. 2018 n. 30105 sez. MT - ud. 15-01-2020 -2- di prospettare il vizio di omesso esame di un fatto, avendo il giudice di merito già esaminato la documentazione desumendone la ritualità con una valutazione che non può essere messa in discussione da questa Corte in relazione al motivo come prospettato. In questa direzione si sono del resto espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.8053/2014, alla quale questo Collegio non può che uniformarsi. Questa Corte in diverse occasioni ha di recente riaffermato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie- cfr.Cass.n.27415/2018-. Circostanza per l'appunto verificatasi nel caso di specie, nel quale la CTR ha esaminato il fatto storico rappresentato dalla regolarità della notifica e ha ritenuto la legittimità del processo notificatorio. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ric. 2018 n. 30105 sez. MT - ud. 15-01-2020 -3- ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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