Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1037
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Testo completo
A.A. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate con il quale le venivano negati i benefici prima casa in relazione all'immobile acquistato il (---), dovendosi considerare abitazione di lusso, eccependo la nullità della notifica dell'avviso, l'incompetenza dell'ufficio territoriale di Pomezia, la carenza motivazionale dell'atto opposto, l'insussistenza dei requisiti dell'abitazione di lusso, la violazione del D.M. n. 1072 del 1969. La CTP di Roma respingeva il ricorso. Proposto appello, la CTR del Lazio confermava la prima decisione.
Avverso la decisione indicata in epigrafe, la A.A. ricorre per la cassazione della decisione sulla base di cinque motivi.
L'Agenzia delle entrate replica con controricorso.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del primo motivo.
Motivi della decisione
2.Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 2 , ex art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4 - violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento e della sentenza, per avere la Regionale deciso la causa in camera di consiglio nonostante la contribuente avesse presentato istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
3.Con la seconda censura si lamenta la violazione degli artt. 1, 12 e 15 preleggi, nonchè del D.Lgs. n. 23 del 2011 e del D.Lgs. n. 175 del 2014 , ex art. 360 c.p.c. , nn. 3) e 5) ;
per avere il decidente negato il riconoscimento dei benefici fiscali nonostante lo jus