Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2009, n. 15234

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 26 maggio 2009. Le parti in causa erano un'Azienda Energetica e la Provincia Autonoma di Bolzano, con la prima che contestava la legittimità di una delibera provinciale riguardante l'aggiornamento dei canoni per le derivazioni idroelettriche. L'Azienda sosteneva che la Provincia non avesse il potere di introdurre una distinzione nei canoni basata su fasce di potenza, ritenendo tale atto in contrasto con la legislazione statale e il diritto comunitario.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che la Provincia autonoma aveva piena competenza in materia di grandi derivazioni idriche e che la modifica dei criteri di determinazione dei canoni non violava i principi fondamentali della legislazione statale. La Corte ha sottolineato che la potestà legislativa concorrente della Provincia le consentiva di stabilire criteri di progressività nei canoni, senza contraddire il principio di onerosità della concessione. Inoltre, ha escluso il contrasto con il diritto comunitario, evidenziando che le misure adottate non costituivano ostacoli alla concorrenza. La sentenza ha quindi confermato la legittimità della delibera provinciale, condannando l'Azienda al pagamento delle spese legali.

Massime1

In tema di canoni per le derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico, l'unico principio fondamentale della legislazione statale nella materia - che segna il limite del corretto esercizio della potestà legislativa concorrente regionale di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - va ravvisato nella onerosità della concessione e nella proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità che il concessionario ne ricava, non potendosi, invece, qualificare come principio fondamentale il criterio della determinazione del canone in base ad un importo fisso per ogni cavallo dinamico nominale di potenza di forza motrice, previsto dall'art. 35 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale, pur collocandosi nell'alveo dell'anzidetto principio fondamentale, non ne esaurisce, tuttavia, la più ampia portata. Ne consegue che la determinazione della misura del canone operata, in riferimento alle piccole e grandi derivazioni, secondo un criterio che tiene conto dell'entità dello sfruttamento della risorsa in base ad una tariffa di tipo progressivo (in relazione al crescere dei Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta), dall'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, con decorrenza dal 1° luglio 2004, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ad essa conferita da una pluralità di fonti (tra cui: artt. 29 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79; d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463), non si pone in contrasto con il principio fondamentale innanzi individuato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2009, n. 15234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15234
Data del deposito : 30 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. M S - Presidente di sezione -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1533-2008 proposto da:
AZIENDA ENERGETICA S.P.A. - ETSCHWERKE AG (*00101180214*), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato B M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROVINCIA AUTOMA DI BOLZANO (*00390090215*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato C M, che la rappresenta e difende unitamente agi avvocati FADANELLT LAURA, LARCHER MARIA, BERNARDI CRISTTNA, VON GUGGENBERG RENATE, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
ENEL S.P.A.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 165/2007 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 08/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

uditi gli avvocati Franco MELLAIA per delega dell'avvocato Manfredi BETTONI, Michele COSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso in via principale per l'inammissibilità, in subordino per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La sentenza di cui si chiede la cassazione rigetta il ricorso proposto dall'Azienda Energetica SpA - Etschwerkc AG - per l'annullamento della Delib. 4 dicembre 2006, n. 4500 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano aveva operato l'aggiornamento dei canoni annui idroelettrici per le derivazioni di acqua pubblica, e della consequenziale richiesta alla concessionaria del pagamento del relativo nuovo importo preteso dal 1 gennaio 2007.

2. In estrema sintesi, la ricorrente aveva contestato, sotto diversi profili tutti riconducibili al contrasto con i principi della legislazione statale e con il diritto comunitario, che la Provincia autonoma avesse il potere di introdurre, con la L.P. 8 aprile 2004, n. 1, art. 29, comma 2 - di cui la delibera impugnata e l'atto consequenziale costituivano applicazione - una distinzione, ai fini della determinazione dei nuovi importi dei canoni di concessione di grandi derivazioni, basata su tre fasce di potenza degli impianti idroelettrici (fino a 250 KW, fino a 3000 KW e oltre 3000 KW).

3. L'assunto è disatteso dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che afferma non preclusa alla potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma la possibilità di modificare il criterio di determinazione dei canoni di concessione previsto dalla legislazione statale, avendo acquisito piena competenza in materia di grandi derivazioni;
ritiene, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.P. n. 1 del 2004, art. 29 sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale ed esclude altresì il contrasto della stessa norma con le direttive 2001/77/CE, 2000/60/CE e 2003/54/CE, siccome non venivano in considerazione misure di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, nè ostacoli alla libera commercializzazione dell'energia fuori del territorio provinciale mediante misure equivalenti a dazi doganali, mentre i maggiori costi di produzione non dimostravano alcun effetto distorsivo della concorrenza.

4. Il ricorso dell'Azienda Energetica SpA - Etschwerke AG si articola in unico motivo;
resiste con controricorso la Provincia autonoma di Bolzano;
il soggetto intervenuto volontariamente ad adiuvandum nel giudizio dinanzi al TSAP - Enel Produzione Spa - non svolge attività difensiva. Ricorso e controricorso sono precisati con memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 6 e 35, (T.U.);
L. 24 gennaio 1977, n. 7;
L. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1) e motivazione
perplessa, incongrua ed illogica, con pretermissione di elementi cardine della fattispecie.
L'illustrazione del motivo si conclude con la formulazione di quesiti di diritto formalmente plurimi, ma in realtà riconducibili ad una questione unica: se la L.P. Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art. 29 nel disporre l'adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico fissando tre fasce di Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, abbia travalicato i limiti propri della potestà legislativa concorrente della Provincia, ponendosi in contrasto con il principi fondamentali della legislazione statale (art. 6 e 35, cit. T.U.) in tema di criterio unico e indifferenziato dell'imputazione del canone demaniale in ragione di ogni KW di potenza nominale media e di distinzione delle categorie di derivazioni in due soltanto (piccole e grandi), ponendosi altresì in contrasto con il principio di eguaglianza (art.3 Cost.) e con il diritto comunitario sotto il profilo
dell'imposizione di una tassa equivalente ad un dazio doganale, ovvero sotto quello della limitazione della concorrenza. Il quesito di diritto è formulato ai fini della promozione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, oppure del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.

2. La ricostruzione del quesito di diritto nei termini sopra riportati rende il ricorso ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controricorrente, siccome non si è realmente in presenza di quesiti plurimi, ma di diverse proposizioni, le quali, unitariamente e complessivamente considerate, consentono di individuare i termini della materia controversa sottoposta allo scrutinio della Corte.

3. Con l'unico motivo di ricorso, peraltro, sono denunciati anche vizi della motivazione. Si tratta di denuncia inammissibile sotto un duplice profilo: da una parte, il vizio di motivazione è riferito a questioni di diritto, rispetto alle quali l'inadeguatezza delle ragioni giustificataci della decisione impugnata non riveste alcuna autonomia a fronte del potere del giudice di legittimità di procedere direttamente alla loro sostituzione, integrazione o correzione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2 (vedi, Cass., sez. un., 10 gennaio 2003, n. 261);
l'altra parte, relativa alla critica degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza, non

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