Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2022, n. 19509
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI ROBERTO ANGELO RICCARDO nato a TORTONA il 01/10/1945 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere P B;lette le conclusioni del Procuratore generale G D L, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia con la quale R A R F era stato condannato per i reati di cui agli artt. 220 e 234 legge fall. In particolare, per ciò che rileva ai fini dell'impugnativa sub iudice, l'imputato è stato condannato per avere esercitato attività imprenditoriale nonostante fosse a tanto inabilitato giusta precedente sentenza di condanna e provvedimento di esecuzione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione dell'art. 47, ultimo comma, cod. pen. perché, come sostenuto nell'atto di appello, F ignorava che il provvedimento di indulto ex I. 241 del 2006 a suo tempo applicato alla condanna non si estendesse alle pene accessorie, come quella, appunto, che lo inabilitava all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni.
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