Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1960, n. 333
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Ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale, la impossibilità morale di procurarsi la prova scritta di cui tratta l'art. 2724 n. 2 cod. civ. può configurarsi solo quando le parti siano legate da un vincolo di particolare riguardo; il che non si riscontra quando vi sia tra esse un rapporto di parentela o di affinità se non concorrano speciali circostanze che valgano a determinarla. L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza della predetta impossibilità costituisce una valutazione di fatto che sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione allorché sia sorretta da motivazione immune da errori di logica e di diritto. La madre binuba, che non abbia denunziato al tribunale a norma dell'art. 340 cod. civ. il suo intendimento di passare a nuove nozze, pur perdendo di diritto l'amministrazione dei beni dei figli minori nati dal precedente matrimonio, conserva tuttavia l'Esercizio della patria potestà su costoro, e pertanto può legittimamente rappresentarli in giudizio quando si tratti di Azione che miri a procurare un vantaggio patrimoniale ai figli stessi. Il difetto di legale rappresentanza può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche per la prima volta in Cassazione.
Sul provvedimento
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il che non si riscontra quando vi sia tra esse un rapporto di parentela o di affinità se non concorrano speciali circostanze che