Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2018, n. 31875

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In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2018, n. 31875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31875
Data del deposito : 10 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

T T I R I D E T N E 10 DIC, 2018 S E L L O B E T N E 3 1875/18 S AULA 'B' E N O I Z A R T IS G E R Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E T N E S E CNPADC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONTRIBUTO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI SOLIDARIETA' SEZIONE LAVORO PERIODO 2009-2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. ANTONIO MANNA R. G. N. 16518/2015 Cron31875 Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere- Rep. Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Ud. 03/10/2018 Dott. ROSSANA MANCINO PU Rel. Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16518-2015 proposto da: CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI C.N.P.A.D.C, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 471 presso 10 studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo 2018 rappresenta e difende unitamente 3375 all'avvocato SILVIA LUCANTONI. ricorrente contro elettivamente domiciliato in POTITO LUCIO, ROMA, VIA G. VITELLESCHI, 26, presso lo dell'avvocato SALVATORE SPADARO,studio rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PAOLO RAGOZINI ed ALFREDO APA;
controricorrente avversO la sentenza n. 7464/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 24/12/2014 R.G.N. 6155/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per rimessione alle Sez. Unite in subordine per 1' accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ANGELO PANDOLFO;
udito l'Avvocato FRANCESCO PAOLO RAGOZINI. N.r.g. 16518/2015 FATTI DI CAUSA ha1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 7464/2014, confermato la sentenza del Tribunale con cui il primo giudice aveva dichiarato l'illegittimità del prelievo effettuato dalla SA Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti sul trattamento pensionistico goduto dal 1.1.2004 da LU IT a titolo di contributo straordinario di solidarietà introdotto dall'art. 22 del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, inizialmente per un periodo di cinque anni, rinnovato per il quadriennio 2009-2013 con successiva delibera del 28 ottobre 2008. Secondo la Corte d'appello la disposizione regolamentare che aveva introdotto detto contributo era illegittima in quanto l'autonomia della cassa poteva esplicarsi solo entro i limiti di cui all'art 2 del digs n 509/1994 e comunque nel rispetto del principio del pro rata di cui alla L n 335/1995, art 3, comma 12, e ledeva l'affidamento dell'assicurato, già pensionato, finendo per incidere su un diritto quesito. La Corte territoriale ha, altresì, precisato che non si poteva pervenire a diverse conclusioni neppure in base allo ius superveniens di cui alla L n. 296/2006, art 1, comma 763,- secondo cui sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle casse in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge -in quanto non potevano essere sanati gli atti di riduzione delle prestazioni . Quanto all'ultimo intervento del legislatore con l'art 1 L n 147/2013 (legge finanziaria 2014) ha osservato che non era configurabile come norma interpretativa e dunque non era dotata di efficacia retroattiva essendo, invece, innovativa né essendo ravvisabili motivi di interesse generale idonei a giustificarne l'effetto retroattivo.

2. Avverso la sentenza ricorre la SA Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti con cinque articolati motivi. Resiste LU IT con controricorso e successiva memoria . 1 L N.r.g. 16518/2015 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, dopo aver rilevato la contraddittorietà delle sentenze di questa Corte di cassazione nn. 26102, 26229, 26303 del 2014 e 53 del 2015 relative al contributo di solidarietà previsto per il periodo 2009-2013, la SA denuncia violazione dell'art 3, comma 12, L n 335/1995 nel testo vigente ed omessa, insufficiente motivazione e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla inesatta interpretazione offerta dalla sentenza impugnata dell'art. 3, comma 12, sopra citato.

2. Con ulteriore motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 509 del 1994 in relazione alla funzione di rilievo pubblica svolta dalla cassa privatizzata.

3. Con successivi ulteriori motivi si denuncia la violazione dell'art. 38, comma 2, 2 e 3 Cost. in ragione delle finalità di copertura assicurativa, di mutualità e solidarietà sottesa all'attività della SA in favore degli iscritti che l'interpretazione criticata pregiudicava, senza peraltro che si fosse dato atto della avvenuta restituzione dei contributi versati nel periodo 2004-2008. In sostanza, con i motivi esposti, la ricorrente rileva che nella fattispecie non era in discussione il principio del pro rata inteso quale tendenziale corrispondenza tra contributi e prestazioni ovvero come severa protezione delle situazioni in via di maturazione. Il contributo di solidarietà rappresentava un prelievo su trattamenti pensionistici già maturati non incidendo, pertanto, sulle aspettative degli assicurati e sul loro affidamento . Osserva che a seguito del processo di privatizzazione la legge aveva sempre riconosciuto alle casse tutti i poteri normativi e gestionali per porre in essere le misure idonee a prevenire situazioni di squilibrio finanziario nel rispetto del principio di solidarietà intercategoriale e intergenerazionale ed in applicazione di tali poteri la cassa aveva introdotto un contributo di solidarietà, temporalmente limitato,volto ск ди 2 N.r.g. 16518/2015 a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio finanziario del sistema. Il contributo aveva rappresentato un rimedio contro la crisi finanziaria del sistema pensionistico. Nel 1991 la SA aveva introdotto il sistema di calcolo retributivo con la conseguenza che anche il controricorrente aveva potuto usufruire di un trattamento pensionistico di gran lunga superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato in base ai contributi versati. Con il regolamento del 2004 la SA aveva adottato il sistema contributivo, ma la necessità di continuare ad applicare fino al 2004 il sistema retributivo non aveva determinato l'auspicato riequilibrio finanziario con la conseguente necessità di introdurre il contributo fondato su una chiara ratio consistente nella necessità di superare la situazione di crisi finanziaria in cui versava la SA a fronte del riconoscimento ad alcuni iscritti di trattamenti pensionistici di gran lunga superiori ai contributi versati. Circa la natura del contributo ha sottolineato la natura temporanea del prelievo, la misura predeterminata dello stesso e l'assoggettamento al pagamento solo dei pensionati che avevano beneficiato del calcolo della pensione con il sistema retributivo . Deduce che la SA svolge una funzione

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