Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/2005, n. 16776
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Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie nelle quali si impugni il rifiuto espresso o tacito dell'amministrazione a procedere ad autotutela, alla luce dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in forza del quale la giurisdizione tributaria è divenuta, nell'ambito suo proprio, una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si faccia questione di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari, dal cui ambito restano così escluse solo le controversie in cui non è direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di carattere generale (art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), o si chiede il rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo, della quale l'amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente. La novella del 2001, infatti, ha necessariamente comportato una modifica del disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi si traduce nella possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario quando l'amministrazione manifesti, anche attraverso il silenzio rigetto, la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (nell'affermare il principio, la S.C. ha avuto cura di precisare, riguardo al caso di specie, che questione altra e diversa da quella di giurisdizione, e di competenza, appunto del giudice tributario, è stabilire se il rifiuto di autotutela sia o meno impugnabile, così come valutare se con l'istanza di autotutela il contribuente chieda l'annullamento dell'atto impositivo per vizi originari di questo, o per eventi sopravvenuti).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. C M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, A D E, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
F.LLI MINOTTI DI MAGLIOCCO LORETTA & C. s.a.s., ORA F.LLI MINOTTI DI MINOTTI ANGELANTONIO E C. S.A.S., IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale - sezione distaccata di Latina n. 166/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/06/05 dal Consigliere Dott. M C;
udito l'Avvocato CINGOLO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione delle Commissioni Tributarie e rinvio per il resto a sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Provinciale Iva di Frosinone nel corso della verifica delle Dichiarazioni Annuali Iva relative agli anni d'imposta 1987 e 1988 contestava, con appositi processi verbali, alla società F.lli Minotti di Magliocco Loretta e C. s.a.s. (esercente attività di pompe funebri) di non avere, in violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 19 del DPR 633/1972, provveduto al calcolo della
percentuale di indetraibilità dell'IVA in proporzione alle operazioni esenti effettuate, e quindi di aver esposto una indebita detrazione d'imposta di Lire 17.284.000 per il 1987, e di Lire 24.048.000 per il 1988.
L'Ufficio emetteva quindi avvisi di rettifica notificati il 7 dicembre 1993 per il recupero dell'imposta indebitamente detratta. Poiché gli avvisi non venivano impugnati, il competente Concessionario del Servizio Riscossione Tributi emetteva quattro cartelle esattoriali (cioè due per ogni anno di imposta). La società impugnava tali cartelle esattoriali e la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone dichiarava in ordine a due di esse la cessazione della materia del contendere (per essere state sostituite dalle altre due) e per il contenzioso suscitato dalle residue due la inammissibilità del ricorso;
ritenendo che nella specie non sussistessero i requisiti previsti dall'art. 19 D.lgs. 546/1992 per la autonoma impugnabilità dei ruoli (in quanto gli atti
di riscossione sarebbero stati preceduti da atti impositivi debitamente notificati e non impugnati).
Inoltre, in data 24 marzo 1997 venivano notificati alla società avvisi di mora che venivano anch'essi impugnati ed i relativi ricorsi venivano dichiari inammissibili, poiché anche in questo caso la Commissione riteneva trattarsi di atti non autonomamente impugnabili e quindi di ricorsi proposti in violazione del disposto di cui al citato art. 19.
Mentre erano in corso questi giudizi, la contribuente in data 25 marzo 1998 presentava presso l'Ufficio Iva di Frosinone due istanze volte ad ottenere l'annullamento delle due cartelle esattoriali di cui sopra per avere essa società rinunciato al credito di imposta, e per essere le sanzioni estinte a seguito di condono.
L'Ufficio, con provvedimento del 4 maggio 1998 notificato il 5 maggio 1998 constatava che la società in sede di Dichiarazione Annuale Iva relativa all'anno d'imposta 1990 aveva rinunciato al credito d'imposta indebitamente portato in detrazione nelle annualità 1987 e 1988, ed