Cass. civ., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 14571
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L CORTE SUPEMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione del terzo espropriato e successivo SEZIONE TERZA CIVILE atto di precetto eccedente la somma complessiva assegnata dal dice della esecuzione1 4 5 7 1/ 03 Composta dagli Ill.mi. R.GN. 13064/99 Dott. Angelo Presidente Consigliere Dott. P VA 28512 Cron. - Consigliere Dott. L F D NNI 3878 Rep TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Ud. 11/04/03 Dott. G B P Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DITTA DI FULGO FRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell'avvocato F D G, che la difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNE DI P, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA presso L CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati EZIO TOMASELLO con studio in 90134 P VIA MAQUEDA 182, giusta delega in atti; 2003 controricorrente 886 nonchè contro M SCUOL INTERNAZIONALE SCARL, BANCA NAZIONALE DEL LVORO SPA; intimati - avversO la sentenza n. 3497/98 del Tribunale di P, emessa il 10/07/98 e depositata il 22/10/98 (R.G. 3998/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 11/04/03 dal B P; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S C che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL POCESSO Con ricorso del 29 giugno 1999 il Comune di Palermo propose dinanzi al locale Pretore opposizione alla ese- cuzione promossa dalla ditta Di Fulgo Francesco con at- to di pignoramento presso terzi, notificato alla B.N.Lavoro, Tesoreria Comunale, e ad essa amministra- zione in data 31 maggio 1995. Con detto atto la ditta procedente aveva sottoposto a pignoramento tutte le somme incassate dal Comune presso la Banca nazionale del lavoro, sino alla concorrenza di £.58.168.775. Il Comune, ricostruendo le vicende che avevano pre- ceduto il pignoramento, sosteneva la inesistenza del credito vantato dalla ditta, per avere corrisposto, in 2 M esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione del giudice di esecuzione, l'intero importo delle somme pignorate presso il Comune quale terzo, in favore dei creditori ditta Di Fulgo e Scuola Internazionale soc.coop.s.r.l.;chiedeva inoltre la condanna della pi- gnorante al risarcimento dei danni. La ditta di Fulgo, costituitasi, contestava il fondamento dell'opposizione, sostenendo che il comune era tenuto a corrispondere anche le somme consequenziali alla esecu- zione e che doveva a sua volta essere condannato per lite temeraria. Il Pretore di Palermo, dopo avere disposto la inte- grazione del contraddittorio nei confronti della Scuola internazionale, con sentenza del 17 marzo 1997, nella contumacia della Scuola e della Banca nazionale del la- voro, annullava l'ordinanza di assegnazione del 17 marzo 1995 e dichiarava illegittima l'esecuzione iniziata dalla ditta Di Fulgo contro il Comune di Palermo;ri- gettava le domande risarcitorie proposte dalle parti e condannava al Ditta Di Fulgo al pagamento di metà delle spese processuali, compensando le restanti tra le parti. La decisione era appellata dalla Ditta procedente che ne chiedeva la riforma e con appello incidentale dal Comune in ordine al risarcimento danni ed alla com- pensazione delle spese processuali. 3 Con sentenza del 22 ottobre 1998 il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'appello così decideva : in parziale accoglimento dell'appello principale riforma la pronuncia di primo grado che ha annullato l'ordinanza di assegnazione del 17 marzo 1995 e dichia- ra la illegittimità del precetto intimato dalla ditta Di Fulgo al Comune di Palermo per l'importo eccedente £ 50 milioni;conferma nel resto la sentenza di prime cu- compensa tra le parti costituite la metà delle spe- re; se del giudizio di appello ponendo le restanti a carico della ditta Di Fulgo (v.amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorre la ditta Di Fulgo de- ducendo due motivi di censura;resiste il Comune con controricorso;non hanno svolto difese le altre parti, Scuola internazionale e Banca nazionale del lavoro. MOTIVI DELL DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti per le seguenti considerazioni. NEL PIMO MOTIVO si deduce l'error in procedendo in relazione agli artt. 547,553,486 c.p.c. e l'error iu- la violazione dell'art. 615 c.p.c. ;si deduceris per inoltre l'error in iudicando e la mutatio libelli. La tesi è che il Comune di Palermo, avendo ricevuto il pignoramento dovuto sulla base dell'ordinanza di as- segnazione, doveva assumere la veste di terzo pignorato 4 M e rendere nuovamente la relativa dichiarazione, mettendo a disposizione le somme pignorate;non poteva invece proporre autonoma azione di opposizione alla esecuzio- ne. NEL SECONDO MOTIVO si chiede invece la condanna del Comune per la lite temeraria e si deduce il vizio della motivazione e la violazione dell'art.63 c.p.c. per il dovere di collaborazione del terzo nel recupero dei crediti. IN SENSO CONTRARIO si osserva che la prima censura non appare decisiva in ordine alla ratio decidendi enunciata dal giudice del riesame: infatti il Tribunale, riformando la decisione pretorile, che era andatapur nell'annullare la ordinanza di assegna- ultra petita sull'accordo tra le parti e senza conte- zione, emessa stazioni ed impugnative, interpreta le statuizioni dell'ordinanza nei limiti del riconoscimento, da parte del Comune, di disponibilità per 75 milioni e non ol- tre, e poiché tali somme vennero ripartite tra j due creditori in sede di assegnazione,i cd.oneri accessori non potevano far carico al Comune, ma al debitore prin- cipale esecutato. Tale interpretazione appare giuridi- camente ineccepibile e pertanto non sussiste alcuna violazione delle norme processuali indicate e nessuna mutatio libelli. 5 Il Comune giustamente si oppone in relazione a pre- tese creditorie inesistenti. Parimenti infondato è il SECONDO MOTIVO che pre- suppone, per lo accoglimento, la fondatezza della prima censura. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusio- ne, in favore del resistente Comune di Palermo, delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazio- ne, liquidate come come in dispositivo;nulla per le spese per le parti non costituite.