Cass. pen., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 15764

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 15764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15764
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONDAY IGHODARO nato il 01/03/1986 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si è proceduto a trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 giugno 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto I M colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato dell'energia elettrica alla cui rete di distribuzione aveva abusivamente allacciato la propria abitazione, irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. La notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso il difensore nominato d'ufficio, ove il predetto aveva eletto domicilio, aveva determinato una presunzione di conoscenza dello stesso che doveva così attivarsi per prendere conoscenza dei successivi passaggi procedimentali (Cass. 10238/2020). Quanto al merito, non poteva configurarsi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non essendo possibile quantificare l'energia sottratta che comunque non poteva dirsi di modico valore economico.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie doglianze in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 161, 162, 171, 178, 179, 185 e 420 bis comma 2 cod. proc. pen.. Già con l'atto d'appello si era eccepita la nullità della citazione a giudizio per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 162, comma 4 bis, cod. proc. pen.. La Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione affermando che l'elezione di domicilio presso il difensore da parte dell'imputato determina una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza. Tale esito decisionale è però in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 23948/2020. Era stata avanzata, infatti, infatti un'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e non era stata, invece, richiesta (come in sostanza assume la Corte d'appello citando la relativa giurisprudenza di legittimità) una mera richiesta di rimessione in termini.
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