Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2022, n. 02134

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2022, n. 02134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02134
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AT CL nato a [...] il [...] SC RL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di LUIGI BITTITTERI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/09/2019 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Perugia in data 08/01/2018 in forza della quale DI TI e LA HI erano stati riconosciuti responsabili del reato ex art. 81 cpv, 646 comma 1 e 3, 61 n.11 c.p. per essersi appropriati di documentazione contabile e, segnatamente, dei contratti di e fornitura di secondo livello stipulati con i clienti della Carlsberg Horeca s.r.l. di cui avevano il possesso in quanto custoditi nella sede di Assisi della Carlsberg Horeca s.r.l. presso cui operavano, con condanna alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deducono, ex art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 552 e 185 c.p. e art. 6 par. 3 lett. A) Convenzione EDU, nullità del decreto di citazione a giudizio nonché delle sentenze di primo e secondo grado ed, ex art. 606 lett. e) c.p.p., omessa motivazione in ordine alle specifiche questioni devolute in appello. Rilevano che i giudici di merito, in modo erroneo e senza esaminare le specifiche censure formulate, avevano disatteso la eccezione di nullità del capo di imputazione che risultava del tutto generico stante la mancata indicazione degli specifici contratti di cui gli imputati si sarebbero appropriati.

2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione degli art. 125 comma 3, 192, 533 e 546 c.p.p. nonché omessa motivazione in relazione alle specifiche censure formulate e manifesta illogicità della stessa. Deducono che la corta di appello non aveva considerato che non poteva ritenersi che dalle complessive risultanze istruttorie fosse emersa la prova della loro responsabilità "al di là ogni ragionevole dubbio".

2.3. Con il terzo motivo deducono, ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione dell'art. 131 bis c.p. e, ex art. 606 lett. e) c.p.p., omessa motivazione in ordine alle specifiche questioni devolute in appello ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui alla norma citata. Osservano che, sul punto, la corte di appello aveva adottato una motivazione gravemente lacunosa ed in contrasto con normativa vigente.

2.4. Con il quarto motivo rilevano che in data 18/12/2019 nelle more del deposito del ricorso per cassazione erano maturati i termini di prescrizione, sicché la sentenza doveva essere annullata stante la intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che non è riscontrabile alcuna genericità in un capo di imputazione che, in un'ipotesi delittuosa quale quella per cui si procede, non elenchi specificatamente tutti i documenti che si affermano avere costituito oggetto di appropriazione, laddove essi siano comunque identificabili attraverso il rinvio ad una categoria di essi che ne renda possibile la determinazione, osserva questa Corte che, secondo quanto emerge sia dalla motivazione della sentenza della corte di appello che da quella del giudice di primo grado, la contestata appropriazione indebita ha riguardato non solo alcuni ma tutti i contratti relativi ai "fornitori" della Carlsberg Horeca s.r.l. di cui gli imputati avevano il possesso in quanto custoditi nella sede di Assisi della Carlsberg Horeca s.r.l. ove operavano. Non vi è, pertanto, genericità del capo di imputazione ne' alcuna compromissione del diritto di difesa ben potendo gli imputati perfettamente comprendere, con la dovuta precisione,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi