Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2019, n. 06333

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2019, n. 06333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06333
Data del deposito : 5 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 6329-2015 proposto da: TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003 - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;- ricorrente principale-

contro

- P G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE MONTAGNE ROCCIOSE

69, presso lo studio dell'avvocato R M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G B, E M;

- controricorrente -

nonchè

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

- controricorrente -

ricorrente incidentale - nonchè

contro

TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale nonchè

contro

P G;

- intimato -

avverso la sentenza n. 89/2013 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 18/06/2013 R.G.N. 1086/2011;
avverso la ordinanza definitiva della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE R.G.N. 1168/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
udito l'Avvocato ROBERTO ROMEI per delega verbale Avvocato A M;
udito l'Avvocato ANTONIO DONATONE per delega verbale Avvocato E M;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI. r.g. n. 6329/2015

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ. la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Trenitalia s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Pisa del 19 febbraio 2013 che aveva accolto in parte l'opposizione proposta da Trenitalia s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con il quale Giorgio Pesci aveva intimato alla società, committente responsabile solidalmente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 de I 2003, il pagamento della somma di C 21.806,71 a titolo di TFR maturato presso la P M A s.p.a. fino al 28 febbraio 2010, ROL e ratei di quattordicesima mensilità, ritenendo dovuta la somma rideterminata nel corso del giudizio in funzione della durata dell'appalto di C 8.537,18 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha quindi proposto ricorso in cassazione la società Trenitalia affidato a sei motivi. Resistono con controricorso sia Giorgio Pesci che l'Inps. L'Istituto ha poi proposto ricorso incidentale condizionato al quale ha opposto difese con controricorso la società Trenitalia. Sia Trenitalia s.p.a. che l'Inps hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 18 primo comma del d. Igs. 8 luglio 1999 n. 270, dell'art. 52 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e dell'art. 1292 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che con sentenza n. 59 dell'8 febbraio 2011 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della P M A s.p.a.;
che con successivo decreto dello stesso Tribunale del 24 aprile 2011 è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria e che il 20 maggio 2011 il Ministero dello sviluppo economico ha nominato il Commissario straordinario. Sostiene allora che l'azione proposta avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile. La pretesa creditoria del lavoratore è di competenza esclusiva del foro fallimentare stante l'avvenuta sottoposizione della datrice appaltatrice P M A s.p.a. ad amministrazione straordinaria, e ciò anche in relazione alla domanda proposta nei confronti della committente in bonis, in virtù della vis actractiva del foro fallimentare, in quanto unica, per identità del vincolo obbligatorio solidale.

4. La censura è infondata. L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura r.g. n. 6329/2015 concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare (con specifico riferimento al fallimento: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464;
Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. 9 luglio 2005, n. 14468). Ancora recentemente è stato, infine, ribadito come, in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'7561e9::LRAF45D43DF56C94376615::1942-04-04" href="/norms/codes/itatextxiy5esgw507cfi/articles/itaartllpmkd3c5ctxwx?version=303cb8f5-7409-5ae9-92ef-57c7a47561e9::LRAF45D43DF56C94376615::1942-04-04">art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un particolare vantaggio)(cfr. Cass. 09/08/2016 n.16834).
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