Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2004, n. 11875

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2004, n. 11875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11875
Data del deposito : 25 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. D J R - Consigliere -
Dott. S O - Consigliere -
Dott. M E - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SICILIA

66, presso lo studio dell'avvocato G C S F, difeso dall'avvocato V B, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
C S, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DEL

PARADISO

55, presso lo Studio dell'avvocato SCARDACCIONE FRANCESCO, difeso dall'avvocato U T, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 227/00 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 15/11/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. E M;

udito l'Avvocato B V, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CO P P M che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL POCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 aprile 1991 il Comune di Stigliano proponeva opposizione avverso il decreto con cui in data 11 marzo 1991 il Presidente del tribunale di Matera gli aveva ingiunto di pagare a favore di Vito G la somma di L. 18.668.780, oltre interessi al tasso ufficiale di sconto, a titolo di saldo degli onorari relativi all'incarico di progettazione e direzione lavori di restauro statico di alcuni immobili conferitogli con delibere della Giunta municipale n. 79 e 426.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza del credito azionato, instando per la revoca del decreto.
Il G, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, il Tribunale, con sentenza del 12/13 gennaio 1999, rigettava l'opposizione. Con sentenza del 7 novembre 2000 la Corte d'appello territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Stigliano, revocava l'opposto decreto, dichiarando compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
I giudici di appello per quel che interessa nella presente sede ritenevano quanto segue. Innanzitutto venivano disattese le eccezioni sollevate dall'appellato:
di nullità dell'atto di appello - per l'incertezza del petitum -, in considerazione della specificità dei motivi proposti avverso la decisione impugnata;
di novità della domanda di nullità del contratto d'opera, posto che il Comune aveva al riguardo formulato un' eccezione, che rientrava fra quelle rilevabili d'ufficio. La domanda proposta dal G con il ricorso per decreto ingiuntivo veniva rigettata, posto che il medesimo non aveva offerto la prova a lui incombente nel giudizio di cognizione ordinaria che si instaura a seguito della proposizione dell'opposizione al decreto. In particolare il ricorrente, avendo agito nei confronti del Comune per il pagamento del saldo di onorari professionali, relativi alle prestazioni indicate, avrebbe dovuto offrire la prova scritta del contratto d'opera professionale, richiesta ad substantiam per i contratti intercorsi con gli enti pubblici.
Nè, d'altra parte, poteva trovare accoglimento la pretesa azionata sotto il profilo dell'indebito arricchimento, trattandosi di domanda nuova, per la prima volta proposta in grado di appello e come tale inammissibile.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il G sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Stigliano.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'improcedibilità del ricorso, sollevata dal resistente, tenuto conto della tempestività del deposito del ricorso, spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata del 23 aprile 2001 alla cancelleria della Corte entro i venti giorni successivi alla sua notificazione(avvenuta il 3 aprile 2001):ai sensi dell'art. 3 L. 59/1979 il deposito del ricorso per Cassazione si ha per avvenuto alla data di spedizione a mezzo del servizio postale. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 164, 163 n. 3 e 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 cp. e., censura la decisione gravata che, nell'escludere la nullità dell'atto di appello eccepita dall'appellato, aveva svolto enunciazioni apodittiche non idonee a fondare una motivata decisione e, d'altra parte, era andata ultra petita rilevando come la sanzione di nullità del decreto ingiuntivo, chiesta dall'appellante, è comminata in presenza di nullità mentre la revoca del decreto(pronunciata dai giudici di secondo grado) presuppone un giudice competente;

il giudice è tenuto, salvi i rilievi d'ufficio, alla domanda di parte. Il motivo va disatteso.
La Corte ha correttamente verificato, in relazione ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. con riferimento all'art. 163 c.p.c., la validità dell'atto di appello che, contenendo specifiche censure nei confronti dell'impugnata decisione, non era affetto dalla eccepita incertezza nel petitum, osservando come fosse in proposito del tutto irrilevante, alla stregua del complessivo contenuto dell'atto di appello, la richiesta, impropriamente formulataci declaratoria di nullità anziché di revoca del decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20 RD 350/1865 343 E 344 L. 2248 1865 ALL. F, censura la decisione di appello che, nell'escludere il compenso relativo alla redazione della perizia di variante e suppletiva, approvata dalla Giunta municipale con la delibera n. 426/1990, per mancanza del contratto scritto, non aveva considerato che la variante in questione conseguiva al progetto originarlo, facendo parte di un unico rapporto contrattuale, atteso che secondo la normativa citata dettata in tema di appalti di opere pubbliche - qualora si verifichi il bisogno di introdurre variazioni od aggiunte non previste nel contratto di appalto - il direttore dei lavori ne promuove l'approvazione all'Autorità competente presentando perizia di variante.
Nella specie - osserva ancora il ricorrente - ha seguito dei lavori suppletivi e dell'atto di sottomissione con i nuovi prezzi il rapporto contrattuale era stato incrementato di L. 26.000.000 per lavori e di L.

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