Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/06/2022, n. 24569

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/06/2022, n. 24569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24569
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GENNARO FELICE nato a BARI il 09/08/1960 avverso la sentenza del 12/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;
udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. P L, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio agli effetti penali e il rigetto agli effetti civili;
lette le note conclusive del difensore della Banca d'Italia, avv. G L, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso agli effetti civili e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio;
udito il difensore, avv. A C P, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 settembre 2019, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F D G in ordine al delitto continuato di abusiva attività finanziaria previsto all'art. 132 del d. Igs. 1 settembre 1993 n. 385, per estinzione del reato per prescrizione, ad esclusione del fatto commesso in data 26 marzo 2012 e contrassegnato dal n. 30 nel capo di imputazione.Al D G sono state ascritte le condotte nella sua qualità di amministratore della società Vikay Financial Services Ltd, con sede in Londra, per aver svolto attività finanziarie consistenti nel rilascio di 43 polizze fideiussorie dal dicembre 2010 al marzo 2012. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge processuale in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato formulata per l'ultima udienza svoltasi nel giudizio di appello. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza con la quale la Corte d'Appello ha sostenuto la non insuperabilità dell'impedimento a presenziare all'udienza del 12 settembre 2019 a Bari, vista la fissazione di altra udienza a Bologna per il giorno precedente e stante l'obbligo di firma giornaliero presso la polizia giudiziaria (tra le ore 18 e le ore 20), giacché l'imputato avrebbe potuto attivarsi molto tempo prima e, comunque, concordare un orario diverso. Inoltre, il ricorrente lamenta che non avrebbe potuto, come invece sostenuto nel provvedimento di rigetto, raggiungere Bari per l'orario d'udienza e rientrare entro le ore 20, avendo il diritto di attendere l'esito del giudizio ed assistere alla lettura del dispositivo, che sarebbe avvenuta in ora tarda.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla affermazione di responsabilità. È censurata la decisione della Corte territoriale in quanto fornisce una ricostruzione fattuale del tutto disancorata dalla documentazione fornita dall'imputato nel corso del processo. In primo luogo, in riferimento alla richiesta avanzata alla Banca d'Italia per l'iscrizione al registro di cui all'art. 106 TUB, il ricorrente sostiene che essa non ha avuto un seguito non, come affermato dalla sentenza, perché avrebbe avuto esito negativo, ma in ragione della scelta di optare per l'attività in libera prestazione di servizi, esercitata dalla società Vikay Financial Service dal Regno Unito, ai sensi degli artt. 56 e 61 del TFUE;
tale attività non è soggetta alla previa iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB o nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, nel rispetto della Direttiva Europea 2006/123/CE del Parlamento europeo. In secondo luogo, rileva il ricorrente che, se è vero che la suddetta società non risulta iscritta né autorizzata a svolgere attività finanziaria ai sensi dell'art. 18 del TUB, tale norma non può applicarsi al caso di specie, visto che la Vikay Financial Service LTD ha sede a Londra e non risulta essere "soggetto finanziario comunitario la cui partecipazione di controllo sia di una banca del medesimo Paese membro". La ratio della norma è da individuare nel fatto che, essendo la Banca controllante già abilitata ad operare (in quanto banca comunitaria), la sua controllata (non semplicemente partecipata) gode della estensione di tale diritto in quanto soggetta a medesimo coordinamento.In assenza di una specifica normativa statale, avrebbe dovuto applicarsi la normativa comunitaria, che vieta tutte le restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea e, ove queste non fossero ancora soppresse, devono essere applicate senza distinzioni di nazionalità o di residenza, trovando in tal caso applicazione le disposizioni dello Stato di origine del prestatore. Rileva altresì il ricorrente che la Corte territoriale è incorsa in un ulteriore travisamento su una circostanza non corrispondente alla documentazione in atti: l'organo inglese di disciplina dei mercati (FSA) non ha mai revocato l'autorizzazione alla società Vikay riguardante l'attività di rilascio delle garanzie;
la nota del Financial Service Register, prodotta dall'imputato, attiene ad altra iscrizione, riguardante l'autorizzazione a svolgere l'attività per concedere crediti ipotecari - mutui, attività che è stata volontariamente abbandonata. Inoltre, secondo il ricorrente, deve essere smentita l'affermazione per la quale non sussisterebbe tale società sul territorio inglese, come risulta dalla visura certificata dal notaio acquisita in atti. Censura altresì il ricorrente la sentenza impugnata per avere omesso di valutare sul punto tutta la documentazione acquisita, ivi compreso la memoria a firma di consulenti di parte.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla normativa di settore applicabile all'epoca dei fatti. Come emerge dai pareri tecnici, la società Vickay ha svolto in Italia attività di mero ausilio alla prestazione di servizi erogati all'estero, precisamente presso la sede di Londra, dopo un'attività istruttoria compiuta esclusivamente in Inghilterra;
ne consegue che tale attività non può considerarsi abusiva, perché non autorizzata ai sensi degli artt. 106 e 107, anche in ragione della mancanza di un'organizzazione stabile sul territorio italiano, nonché della non vigenza all'epoca dei fatti delle norme attuative della riforma introdotta con il dlgs 141/2010, norme emanate solo nel maggio 2015. 2.4 Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e carenza della motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata solo presume la consapevolezza in capo all'imputato della necessità di iscrizione negli elenchi, senza considerare che egli ha potuto legittimamente affidarsi ai pareri dei tecnici di cui si è avvalso.
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