Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2022, n. 37579
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Da indagini esperite dalla Guardia di finanza risultò che A.A. aveva sottoscritto una polizza con un istituto bancario svizzero del Gruppo Credit S.
Richiesto dall'Ufficio a esibire la relativa documentazione, il sig. A.A. negò di avere mai sottoscritto alcuna polizza. Vennero, quindi, emessi a suo danno un avviso di accertamento, relativo all'annualità (---), con il quale venne recuperato a tassazione l'intero premio versato, e un atto di contestazione sanzioni, per la medesima annualità, per la mancata dichiarazione degli investimenti esteri.
I ricorsi proposti dal contribuente avverso i due atti vennero, previa riunione, accolti dalla Commissione tributaria provinciale la quale ritenne che l'Ufficio non avesse provato il presupposto della pretesa impositiva.
La decisione, appellata da entrambe le parti, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza oggi impugnata.
Il giudice tributario di appello, rigettate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione sollevate dall'appellato, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal contribuente, riteneva che, nel caso in esame, si fosse verificata la decadenza dal potere accertativo, in ragione della rilevata irretroattività del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2.
In ordine all'atto di contestazione e irrogazioni delle sanzioni la C.T.R. rilevava che, nella fattispecie, non era dato individuare la consistenza delle disponibilità estere alle quali commisurare la sanzione, poichè di dette disponibilità in capo al contribuente non era stata offerta alcuna prova adeguata.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo.
A.A. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, su quattro motivi, illustrato da successiva memoria.
Su istanza della difesa del contribuente la causa è stata, quindi, inviata per la discussione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2022, in prossimità della quale il controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.Con l'unico motivo del ricorso principale l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, commi 2 bis e 2 ter della L. n. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 e art. 12 preleggi, laddove la C.T.R. aveva statuito l'illegittimità del raddoppio dei termini previsto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 ter, norma non applicabile retroattivamente.
2.Con il controricorso si deduce l'inammissibilità della censura, per violazione del principio di autosufficienza, e l'esistenza di un giudicato interno, per omessa impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sia sul capo della sentenza impugnata afferente l'atto di contestazione sanzioni, sia sul merito della pretesa tributaria, sulla quale la C.T.R. si era pronunciata.
2.1. Con la memoria il controricorrente/ricorrente incidentale ha evidenziato la sopravvenienza di altro giudicato, questa volta esterno, costituito dalla sentenza della Commissione tributaria regionale n. 2597/2021 del 9.7.2021, intervenuta tra le parti e passata in cosa giudicata (come da attestazione in